Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: BRESSA GIANCLAUDIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
il comma 21-quinquies dell'articolo 6 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, eccetera) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965 e il cui ricavato affluisce al cosiddetto Fondo unico giustizia;
si tratta di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare, per il quale, quindi, non sono necessari né il parere del Consiglio di Stato, né l'obbligo di registrazione della Corte dei conti;
si tratta di un dispositivo suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica, poiché la norma potrebbe risultare inapplicabile attesa la composizione dei portafogli titoli da liquidare che contengono valori non negoziabili come polizze, garanzie ed altri titoli di valore reale pressoché nullo;
la vendita di titoli sequestrati configura, in realtà, la cessione di valori e di beni di proprietà di terzi e può determinare, all'atto del possibile dissequestro, oneri a carico del bilancio dello Stato per la restituzione del titolo stesso. L'eventualità della restituzione è, peraltro, esclusa dal testo presentato dal Governo, il quale prevede la restituzione del solo ricavato;
l'affidamento delle procedure di vendita dei titoli sequestrati all'operatore finanziario detentore degli stessi, oltre ad estromettere Equitalia giustizia dalla gestione delle risorse di cui è responsabile, non ne garantirebbe l'ottimale collocazione sul mercato, stante l'assenza di controlli e la mancata disciplina della possibile situazione di conflitto. Ciò potrebbe determinare oneri a carico del bilancio dello Stato per la differenza tra il valore nominale e il valore di realizzo. La liquidazione delle attività sequestrate potrebbe altresì determinare un contenzioso volto ad ottenere il riconoscimento di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla vendita di beni dissequestrati;
anche per questi motivi la Commissione bilancio del Senato aveva sollevato il problema di copertura in merito alla previsione di questo Fondo,
impegna il Governo:
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'applicazione della normativa introdotta;
a presentare alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione dettagliata sugli interventi finanziati con il fondo giustizia e i relativi impegni di spesa.
9/3638/250.Bressa.
EUROVOC :finanze pubbliche
gestione delle risorse
liquidazione dei beni