Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: PUGLIESE MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
uno dei cardini della manovra finanziaria sotto il profilo strettamente economico è costituito dal principio fissato dall'articolo 9, comma 1, che prevede il congelamento degli incrementi economici comunque denominati per il personale appartenente alla pubblica amministrazione;
nel corso dei lavori parlamentari il testo decreto-legge in esame è stato migliorato in questa parte essenziale, senza tuttavia pregiudicare il mantenimento dell'invarianza dei saldi, chiarendo che il meccanismo di congelamento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici non può riguardare le parti accessorie della retribuzione connesse alla presenza in servizio. In questo modo, variazioni delle retribuzioni dipendenti da eventi specifici quali, a mero titolo esemplificativo, malattia, maternità, missioni all'estero non comportano l'effetto del blocco delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ciò significa che per tali annualità rimane impregiudicata la possibilità per il singolo dipendente pubblico di percepire una retribuzione anche superiore a quella percepita nell'anno 2010 e ciò senza compromettere il principio fondamentale posto alla base dell'intera manovra, dell'invarianza dei saldi complessivi. Tale chiarimento, operato in sede di conversione nell'ambito dei lavori in sede referente, si applica a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, contrattualizzato e non contrattualizzato ed in particolare al comparto sicurezza e difesa;
per garantire l'effettività di questo risultato, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, l'intervento operato nel corso dei lavori presso il Senato della Repubblica ha anche consentito di chiarire che non si opera più un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è ora riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato. All'interno quindi del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere garantita la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;
per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria del trattamento retributivo spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che, anche per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, non si opera un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato; in particolare a garantire che all'interno del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere assicurata la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;
ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria della retribuzione spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame.
9/3638/21. Pugliese.
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