ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/021

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: PUGLIESE MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/21
presentato da
MARCO PUGLIESE
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
uno dei cardini della manovra finanziaria sotto il profilo strettamente economico è costituito dal principio fissato dall'articolo 9, comma 1, che prevede il congelamento degli incrementi economici comunque denominati per il personale appartenente alla pubblica amministrazione;
nel corso dei lavori parlamentari il testo decreto-legge in esame è stato migliorato in questa parte essenziale, senza tuttavia pregiudicare il mantenimento dell'invarianza dei saldi, chiarendo che il meccanismo di congelamento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici non può riguardare le parti accessorie della retribuzione connesse alla presenza in servizio. In questo modo, variazioni delle retribuzioni dipendenti da eventi specifici quali, a mero titolo esemplificativo, malattia, maternità, missioni all'estero non comportano l'effetto del blocco delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ciò significa che per tali annualità rimane impregiudicata la possibilità per il singolo dipendente pubblico di percepire una retribuzione anche superiore a quella percepita nell'anno 2010 e ciò senza compromettere il principio fondamentale posto alla base dell'intera manovra, dell'invarianza dei saldi complessivi. Tale chiarimento, operato in sede di conversione nell'ambito dei lavori in sede referente, si applica a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, contrattualizzato e non contrattualizzato ed in particolare al comparto sicurezza e difesa;
per garantire l'effettività di questo risultato, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, l'intervento operato nel corso dei lavori presso il Senato della Repubblica ha anche consentito di chiarire che non si opera più un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è ora riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato. All'interno quindi del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere garantita la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;
per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria del trattamento retributivo spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che, anche per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie destinate al pagamento della parte accessoria della retribuzione, non si opera un congelamento riferito al trattamento del singolo dipendente, cioè a quanto a tal titolo il singolo aveva percepito nell'anno 2010, ma il congelamento è riferito al totale delle risorse a questo scopo utilizzate dalle singole amministrazioni che, pertanto, all'interno dell'identico budget di spesa, potranno garantire esattamente gli stessi standard di risultato; in particolare a garantire che all'interno del monte risorse complessivamente invariate, al singolo dipendente potrà essere assicurata la possibilità di percepire, per la parte accessoria della retribuzione, anche di più di quanto aveva percepito nell'anno precedente ovviamente sulla base delle attività effettivamente espletate e comunque senza aggravio per la finanza pubblica;
ad adottare ogni utile provvedimento, anche di natura interpretativa, volto a specificare che per il comparto sicurezza e difesa e per i vigili del fuoco, con riferimento alle risorse finanziarie di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge in esame, in quanto destinate ad alimentare la parte accessoria della retribuzione spettante al personale, le stesse non rientrano nel congelamento del trattamento retributivo individuale stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge in esame.
9/3638/21. Pugliese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

disponibilita' monetarie

economia pubblica

finanze pubbliche

impiegato dei servizi pubblici

lotta contro gli incendi

protezione civile

pubblica amministrazione

reddito complementare

retribuzione del lavoro

sicurezza del lavoro