ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: CAPODICASA ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/200
presentato da
ANGELO CAPODICASA
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 340, ha istituito le zone franche urbane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000;
le Zone franche urbane consentono alle imprese che si insediano nei quartieri più svantaggiati dei comuni d'Italia individuati di usufruire di sgravi fiscali notevoli grazie ai fondi Europei. Il che può significare una notevole ripresa economica nelle zone interessate e un incentivo anche all'assunzione di dipendenti;
ai sensi del comma 342 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2007, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado;
la stessa legge finanziaria del 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone;
con delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane e il 10 ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 «zone franche urbane» in aree di disagio sociale e occupazionale che hanno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per nuove attività economiche;
con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 è stata definita l'allocazione finanziaria per le zone franche urbane ammesse al finanziamento;
l'articolo 3, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n.99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», autorizza il CIPE a destinare risorse, fino al limite di 50 milioni di euro annui, al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). La medesima disposizione, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate, assegna al CIPE il compito di provvedere, con e modalità di cui al comma 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale;
l'articolo 43 del disegno di legge in esame ha previsto l'istituzione nel Meridione d'Italia di zone a burocrazia zero e ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla citata delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
tra l'istituto delle Zone franche urbane e quello delle Zone a burocrazia zero esistono sostanziali differenze sia per e aree individuate cui sono rivolti gli aiuti, che non coincidono, sia per la filosofia, agli antipodi perché, di fatto, mentre le zone franche urbane sono articolate «su quattro diverse esenzioni (Irpef e Irap per 5 anni, contributi previdenziali sui dipendenti assunti per 5 anni e esenzione Ici per 5 anni, nonché la riduzione delle suddette tasse per i 9 anni successivi)», con le Zone a burocrazia zero si dà direttamente ai sindaci territorialmente competenti la responsabilità di «concedere contributi, diretti alle nuove iniziative produttive, ivi avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore» del decreto-legge n. 78 del 2010;
entrambi gli istituti attingono dallo stesso Fondo di finanziamento che attiva però solo iniziative per le nuove imprese nate dopo il 31 maggio 2010;
il decreto attuativo richiamato dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Milleproroghe) per rendere operative le Zone franche urbane dal 10 gennaio 2010, con la destinazione dei fondi già precedentemente ripartiti non è stato al momento ancora varato;
i sindaci dei Comuni sono preoccupati per la rivisitazione, introdotta con a il decreto-legge n. 78 del 2010, delle Zone Franche Urbane in non meglio definite e chiare zone a burocrazia zero e temono il rischio che venga meno uno strumento tanto atteso per il rilancio di alcune zone svantaggiate d'Italia;
forti perplessità vanno espresse su tale previsione per la parte in cui si stabilisce che nel caso in cui taluna delle zone a burocrazia zero coincida con una delle zona franca urbana, il Sindaco utilizza le risorse previste in favore della Zona franca urbana ai sensi dell' articolo 1, comma 340, della Legge n.296 del 2006 per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero assimilando di fatto la norma ad una riproposizione dell'emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Milleproroghe) sulle Zone franche urbane, poi ritirato dal Governo, che trasformava le esenzioni fiscali in contributi erogati dai Sindaci interessati;
la previsione apre di fatto rilevanti dubbi interpretativi che conducono a ritenere «cassato» di fatto l'istituto delle Zone franche urbane, vanificando uno sforzo di approfondimento e programmazione durato anni;
il regime di sgravi fiscali collegati alle Zone franche urbane è stato autorizzato dalla Commissione europea, mentre il nuovo regime di incentivazione introdotto attraverso erogazione di contributi (che in realtà è un regime «tradizionale», molto conosciuto nel Mezzogiorno e risultato molto inefficace) non gode ancora di tale autorizzazione, per ottenere la quale si dovrebbe avviare il relativo negoziato con gli organi dell'Unione Europa competenti;
si rende opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la conferma della fruizione da parte delle zone franche urbane individuate delle risorse già assegnate per i citati programmi di interventi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad estendere il regime normativo, introdotto dall'articolo 43 del disegno di legge in esame, alle zone franche urbane come definite all'articolo 1, comma 340 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e ad emanare il decreto attuativo richiamato dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
9/3638/200.(Testo modificato nel corso della seduta)Capodicasa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

categoria sociale svantaggiata

cofinanziamento

contributo finanziario

detrazione fiscale

formalita' amministrativa

legge finanziaria

problema sociale

regione sfavorita

sviluppo economico

zona di libero scambio

zona franca

zona urbana sfavorita