ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: SARUBBI ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/191
presentato da
ANDREA SARUBBI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera:
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede tagli lineari del 10 per cento delle dotazioni finanziarie (spese rimodulabili) delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
nello specifico, l'Allegato 1 alla manovra correttiva riporta relativamente al Ministero della salute un taglio di 13.706 milioni di euro per l'anno 2011 di cui 2.322 per la ricerca e l'innovazione e 8.364 per la tutela alla salute, di 14.105 milioni di euro per l'anno 2012 e di 14.090 milioni di euro per l'anno 2013 mentre per il ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede un taglio di 12.326 milioni di euro per l'anno 2011 di cui 175 per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 11 per le politiche dell'immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, un taglio di 12.235 milioni di euro per l'anno 2012 ed un analogo taglio per l'anno 2013;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo economico a favore dei soggetti lesi in seguito a trasfusioni con sangue o da somministrazioni di emoderivati infetti,
il decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, all'articolo 33 prevede uno stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2007 per le transazioni con soggetti danneggiati e promotori di risarcimento tuttora pendenti;
la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), all'articolo 2, comma 361, concede per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, una spesa 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008;
mentre chi ha cause pendenti è ancora in attesa della quantificazioni dell'indennizzo, la norma in esame colpisce retroattivamente chi già è beneficiario in virtù di una sentenza passata in giudicato ed esecutiva;
l'articolo 11 comma 13 del provvedimento in esame reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2, dell'articolo 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
come riconosciuto dalla Corte costituzionale, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 consiste in una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli articoli 2 e 38 della Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996) e trova il proprio fondamento nella «insufficienza dei controlli sanitari fino ad allora predisposti» in questo specifico settore (sentenza n. 476 del 2002);
l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 è composto da due parti, un assegno, reversibile per quindici anni e cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito, rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (articolo 2, comma 1) e una somma corrispondente all'indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato di cui alla legge n. 324 del 1959 che va ad integrare l'indennizzo sopra descritto (articolo 2, comma 2);
la norma di interpretazione autentica recata dal comma 13 chiarisce che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione mentre il comma 14 dello stesso articolo stabilisce che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la predetta somma, in forza di un titolo esecutivo;
quindi, se appare assolutamente condivisibile la lotta agli sprechi, non è pensabile risolverla limitando l'indennizzo a coloro che si trovino in tale situazione per una negligenza dello Stato.

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi della normativa di cui all'articolo 11 commi 13 e 14 del provvedimento in esame al fine di garantire, a tutti coloro che hanno diritto all'indennizzo, eguale trattamento economico evitando così discriminazioni tra soggetti già fortemente penalizzati dalla negligenza nei controlli da parte dello Stato italiano ed evitando che siano ancora una volta i soggetti più deboli a dover pagare il risanamento dei conti pubblici.
9/3638/191.(Testo modificato nel corso della seduta)Sarubbi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto economico

controllo sanitario

diritti sociali

giudizio

indennita' e spese

indennizzo

inflazione

lotta contro gli sprechi

malattia del sangue

sostegno economico

trasfusione di sangue