ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/181

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: CAPANO CINZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/181
presentato da
CINZIA CAPANO
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il comma 21-quinquies dell'articolo 6 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto a disciplinare i termini e le modalità per la vendita dei titoli di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, (azioni, obbligazioni, Bot, Cct, ecc.) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965 e il cui ricavato affluisce al cd. Fondo unico giustizia;
si tratta di un D.P.C.M. di natura regolamentare, per il quale, quindi, non sono necessari né il parere del Consiglio di Stato, né l'obbligo di registrazione della Corte dei Conti;
considerato che:
si tratta di un dispositivo suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica, poiché la norma potrebbe risultare inapplicabile attesa la composizione dei portafogli titoli da liquidare che contengono valori non negoziabili come polizze, garanzie ed altri titoli di valore reale pressoché nullo. La vendita di titoli sequestrati configura, in realtà, la cessione di valori e di beni di proprietà di terzi e può determinare, all'atto del possibile dissequestro, oneri a carico del bilancio dello Stato per la restituzione del titolo stesso. L'eventualità della restituzione è, peraltro, esclusa dal testo presentato dal Governo, il quale prevede la restituzione del solo ricavato;
l'affidamento delle procedure di vendita dei titoli sequestrati all'operatore finanziario detentore degli stessi, oltre ad estromettere Equitalia giustizia dalla gestione delle risorse di cui è responsabile, non ne garantirebbe l'ottimale collocazione sul mercato, stante l'assenza di controlli e la mancata disciplina della possibile situazione di conflitto. Ciò potrebbe determinare oneri a carico del bilancio dello Stato per la differenza tra il valore nominale e il valore di realizzo. La liquidazione delle attività sequestrate potrebbe altresì determinare un contenzioso volto ad ottenere il riconoscimento di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla vendita di beni dissequestrati;
anche per questi motivi la Commissione bilancio del Senato aveva sollevato il problema di copertura in merito alla previsione di questo Fondo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riferire al Parlamento, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'applicazione della normativa introdotta;
a presentare alle Camere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, una relazione dettagliata sugli interventi finanziati con il fondo giustizia e i relativi impegni di spesa.
9/3638/181.(Testo modificato nel corso della seduta)Capano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

bilancio dello Stato

economia pubblica

finanze pubbliche

liquidazione dei beni

procedimento giudiziario