ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/163

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: GARAVINI LAURA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/163
presentato da
LAURA GARAVINI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni riguardanti la materia dell'antifrode e dell'antiriciclaggio, nonché di contrasto e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (articoli 20, 36 e 37);
in particolare, l'articolo 20 prevede la reintroduzione della tracciabilità e la limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, introdotta durante la XV Legislatura e cancellata inopinatamente all'inizio della legislatura corrente; la disposizione, ora ripristinata, abbassa da 12.500 a 5.000 la soglia al di sopra della quale è sancito l'obbligo di ricorrere a strumenti di pagamento rintracciabili, tornando così alla versione iniziale del decreto legislativo n. 231 del 2007, di attuazione della Direttiva comunitaria del 2005 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva del 2006 che ne reca misure di esecuzione;
in riferimento alle disposizioni antiriciclaggio, rileva l'articolo 37 che dà mandato al ministero dell'economia per l'individuazione della black list, in aderenza alle decisioni assunte dal Gafi (Gruppo intergovernativo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali), dall'Ocse o sulla base di altre informazioni risultanti da cooperazioni bilaterali, anche in riferimento alla necessità di trasparenza degli assetti proprietari di società che prendono parte alle procedure di appalto pubblico;
tali disposizioni, sebbene contengano alcuni profili importanti, si rivelano insufficienti a far fronte a un fenomeno criminale complesso, pervasivo in ogni settore della società italiana e di carattere transnazionale;
le organizzazioni criminali, sempre più mafie di affari, e sempre più aggressive nell'acquisire spazi di potere economico per alterare il mercato e inquinare il sistema finanziario, evidenziano l'urgenza di intervenire più efficacemente per contrastare il riciclaggio e soprattutto il fenomeno del cosiddetto «antiriciclaggio», uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato;
la mancata introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie criminale specifica dell'«autoriciclaggio», ci priva di uno strumento importante di prevenzione e repressione di una modalità cui ricorrono sempre più spesso le associazioni criminali di stampo mafioso, che occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo da ingenti patrimoni le risorse per la loro attività illegale. In base alle previsioni penali vigenti, l'autore o il complice del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo;
è necessario prevedere che le attuali disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, ad eccezione degli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la naturale destinazione, ovvero in caso di utilizzo del denaro dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, affinché sia introdotta l'autonoma fattispecie di reato concernente «autoriciclaggio», al fine di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento e potenziare gli strumenti di contrasto al fenomeno, sempre più complesso, del riciclaggio di ingenti patrimoni e flussi finanziari mafiosi.
9/3638/163. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

criminalita' organizzata

finanze internazionali

mafia

moralita' della vita economica

reato

regolamentazione finanziaria

riciclaggio di capitali

traffico illecito