Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: SAMPERI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2010 Resoconto SAMPERI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
NON ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
DISCUSSIONE IL 29/07/2010
RESPINTO IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
i consistenti tagli operati dal provvedimento in esame alle risorse destinate al dicastero della giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico - come tale inefficace - della politica del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;
in questo quadro il comma 7 dell'articolo 12 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il riconoscimento dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio venga erogata in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo;
il comma 9 dell'articolo 12 stabilisce che il comma 7 non si applica in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
il comma 9 dell'articolo 12 potrebbe evitare gravissimi danni alla giurisdizione in ragione del sicuro esodo di moltissimi magistrati che raggiungono l'età pensionabile entro il 30 novembre 2010, ovvero che l'hanno già raggiunta e che non intendono subire la rateizzazione della indennità di liquidazione,
impegna il Governo
ad interpretare il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame nel senso che le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso a coloro che, pur restando in servizio, abbiano conseguito o conseguiranno il diritto al collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010.
9/3638/123. Samperi.
EUROVOC :emigrazione
indennita' e spese
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