Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: SANGA GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 49, commi da 4-bis a 4-quinquies sostituisce la disciplina della dichiarazione di inizio attività con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività consente che l'attività oggetto della segnalazione possa essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente e che tale amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che consentono l'utilizzo della SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
in tale contesto suscita apprensione l'ambiguità della disciplina recata dal comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge in esame che prevede, decorso il termine per l'adozione dei predetti provvedimenti da parte dell'amministrazione che quest'ultima possa intervenire solo a posteriori quando ci si trovi in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, lasciando spazio in tal modo alla possibilità che il danno avvenga effettivamente,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, così come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che in tutti i casi l'amministrazione intervenga immediatamente ogni qual volta si profili la possibilità o si ravvisi pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
9/3638/120. Sanga.
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