Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: SANTAGATA GIULIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010 SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
il presente decreto legge prevede, all'articolo 12, commi 1 e 2, l'introduzione delle cosiddette «finestre scorrevoli», in base alle quali i lavoratori conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; mentre per coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
tale disposizione include nello slittamento dei termini di decorrenza anche i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una deroga per i lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni di contributi, considerando anche che il periodo in eccedenza non contribuisce ai fini del trattamento pensionistico.
9/3638/115. (Testo modificato nel corso della seduta) Santagata, Madia, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru, De Pasquale.
EUROVOC :pensionato
salariato