ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03638/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Firmatari
Primo firmatario: MAZZOCCHI ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010


Stato iter:
29/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/07/2010
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/07/2010

PARERE GOVERNO IL 28/07/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010

CONCLUSO IL 29/07/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3638/11
presentato da
ANTONIO MAZZOCCHI
testo di
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361

La Camera,
premesso che:
la legge n. 210 del 1992, ispirandosi al principio della solidarietà sociale, ha istituito un indennizzo, da parte dello Stato, in favore di tutte le persone contagiate dai virus dell'epatite e dall'HIV con danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;
il comma 2, dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 ha stabilito che tale indennizzo fosse integrato dalla somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale;
sull'interpretazione dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992 è sorta una vera e propria questione giuridica, con diversi orientamenti giurisprudenziali di merito, fondata sul fatto se la rivalutazione dell'indennizzo vitalizio dovesse riguardare l'indennizzo nella sua globalità, e conseguentemente dovesse ricomprendere anche la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale o, viceversa, dovesse ricomprendere solo l'indennizzo in senso stretto;
il decreto-legge in esame è intervenuto nuovamente in materia con l'articolo 11, comma 13, che reca una norma d'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 210 del 1992;
viene chiarito che il comma 2, dell'articolo 2 della legge 210 del 1992 si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione; in pratica si ritiene rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo, pari a circa al 5 per cento del totale e non la seconda componente - l' indennità integrativa speciale - che rappresenta la parte più consistente dell'indennizzo stesso;
con l'articolo 11, comma 14, si stabilisce invece che, fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da essa definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'importo dell'indennizzo ha già perso valore a causa della svalutazione monetaria unito al fatto dell'intervenuto cambio lira/euro, molte delle persone danneggiate, per cause a loro non imputabili, si ritrovano nella condizione di non poter lavorare a causa della malattia contratta e a dover contare su un mezzo di sostentamento pari a circa 550,74 euro mensili, alquanto riduttivo ma soprattutto inidoneo a ricoprire tutte le spese per le cure e terapie che sono loro necessarie;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative normative e finanziarie volte a consentire una vita dignitosa ai soggetti contagiati dai virus dell'epatite e dall'HIV con danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, garantendo in tal modo due diritti fondamentali della Costituzione, il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e il diritto all'assistenza sociale (articolo 38 della Costituzione).
9/3638/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzocchi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0210

EUROVOC :

AIDS

assistenza sociale

diritto alla salute

indennita' e spese

indennizzo

malattia

malattia infettiva

trasfusione di sangue

trattamento sanitario