Legislatura: 16Seduta di annuncio: 360 del 28/07/2010
Primo firmatario: ASCIERTO FILIPPO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/07/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/07/2010 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 28/07/2010
PARERE GOVERNO IL 28/07/2010
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/07/2010
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2010
CONCLUSO IL 29/07/2010
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1o gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, avvenga in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento;
tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;
la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclarata specificità di stato giuridico e/o di impiego - che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti - e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;
in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori delle norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:
la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;
la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1o gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;
in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1o gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.
9/3638/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ascierto.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2009 0196
EUROVOC :complemento retributivo
indennita' e spese
polizia
protezione civile
pubblica amministrazione
rappresentanza del personale
retribuzione del lavoro
spesa pubblica