Legislatura: 16Seduta di annuncio: 299 del 16/03/2010
Primo firmatario: TESTA FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2010 VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2010 ZUNINO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 16/03/2010 Resoconto TESTA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 16/03/2010 SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 16/03/2010
ACCOLTO IL 16/03/2010
PARERE GOVERNO IL 16/03/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 16/03/2010
CONCLUSO IL 16/03/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 comma 3-bis limita l'incompatibilità tra le misure di nuova interrompibilità e la possibilità di avvalersi, per le medesime quote di potenza interrompibile, della capacità messa a disposizione tramite i cosiddetti interconnector di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009;
tale incompatibilità avrebbe dunque efficacia limitatamente al solo periodo in cui i soggetti mettano a disposizione potenza per le misure di nuova interrompibilità istantanea e, comunque, fermo restando la titolarità delle eventuali assegnazioni di capacità ottenute o successivamente incrementate;
tra le due misure, al contrario, l'incompatibilità deve essere ritenuta assoluta, poiché la ratio e gli obiettivi dei due provvedimenti sono del tutto divergenti e addirittura in contraddizione. Quella prevista dalla legge n. 99 del 2009 è infatti una misura di tipo economico mirante al potenziamento delle infrastrutture e all'abbassamento dei prezzi dell'energia per i soggetti che si facciano carico di contribuire a tale potenziamento, mentre il decreto-legge 25 gennaio mira a garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica sulle isole maggiori, sicurezza oggi a rischio per limitata capacità disponibile. È evidente che una misura adottata a fini di sicurezza non può consentire che chi la mette in atto possa, per qualsivoglia motivo, mantenere qualunque tipo di posizione sul mercato dell'energia che possa confliggere con essa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di precisare che l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero attraverso l'interconnector non deve intendersi aggiuntivo rispetto a quello già previsto nella legge n. 99 del 2009.
9/3243/16.Federico Testa, Lulli, Vico, Zunino.
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