Legislatura: 16Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Primo firmatario: CARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 LUSETTI RENZO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009 TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/11/2009 FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI) INTERVENTO PARLAMENTARE 18/11/2009 Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO Resoconto DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI Resoconto VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/11/2009
PARERE GOVERNO IL 18/11/2009
DISCUSSIONE IL 18/11/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009
CONCLUSO IL 18/11/2009
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce un'agevolazione nel regime del versamento mensile del prelievo sulle quote latte disciplinato dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;
tale agevolazione si concretizza in un versamento mensile parziale, in misura del 5 per cento o del 10 per cento a seconda dei periodi interessati, destinato esclusivamente ad aziende che non superino il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008;
il fine indicato al comma 1 dell'articolo 18 di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 (Health Check della Pac), attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita non sembra trovare alcuna giustificazione tecnica nei contenuti dell'articolo;
le disposizioni normative introdotte dal presente provvedimento minano i principi del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003 e, in particolare, quelli del versamento mensile. L'agevolazione è infatti solo a vantaggio di una categoria di produttori, escludendo altre categorie come ad esempio tutta la montagna e tutte le zone svantaggiate, che, tra l'altro, sono prioritarie nella compensazione/restituzione prevista dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003;
la misura consente, infatti, il reinserimento dei produttori che hanno già ampiamente superato le quote assegnate nella compensazione facendogli pagare solo il 5 per cento o il 10 per cento del prelievo mensile, in quanto se dovessero pagare il 100 per cento non verserebbero ed essendo stato abrogato l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, chi non versa mensilmente non accede alla compensazione;
l'articolo 8-bis, comma 1, capoverso 4-ter, lettera b) del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, prevede che chi ha rispettato le regole sul regime delle quote latte e non ha superato la propria quota produttiva ha una tolleranza del solo 6 per cento e se la supera deve pagare senza poter accede alla compensazione nazionale;
tecnicamente diventa difficile se non impossibile verificare mensilmente se un produttore superi la propria produzione 2007/2008. Tale verifica, infatti, è possibile solo a fine campagna ed è difficile valutarla progressivamente nei mesi, versando solo parzialmente il prelievo (5 per cento o 10 per cento);
il versamento mensile è un cardine importantissimo del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, modificarlo anche parzialmente potrebbe favorire il mancato rispetto delle quote e quindi favorire un aumento produttivo in questo momento così difficile del mercato,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte:
ad estendere l'agevolazione di cui in premessa anche alle aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ed alle aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
a garantire per i produttori che hanno rispettato la propria quota produttiva nella campagna 2007-2008 un tolleranza del 20 per cento per accedere alla compensazione di cui al decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, come modificato decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.
9/2897/37. Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2003 0049
EUROVOC :incremento produttivo
politica agricola comune
produzione di latte
quota agricola
quota di produzione
regione montana
regolamento CE
sviluppo rurale
zona agricola svantaggiata
zona urbana sfavorita