ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02897/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 249 del 18/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/11/2009


Stato iter:
18/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/11/2009
Resoconto FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON LE REGIONI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/11/2009
Resoconto GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI
Resoconto VIETTI MICHELE GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/11/2009

PARERE GOVERNO IL 18/11/2009

DISCUSSIONE IL 18/11/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/11/2009

CONCLUSO IL 18/11/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2897/32
presentato da
ALBERTO FLUVI
testo di
mercoledì 18 novembre 2009, seduta n.249

La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 2-bis, del provvedimento in esame, proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
su tale materia, una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2009), pur vertendo sulla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ha incidentalmente riaffermato la tesi della natura tributaria della TIA (tariffa di igiene ambientale), come tale non assoggettabile al pagamento dell'IVA. Com'è a tutti noto, si tratta di una questione giurisprudenziale annosa, finora risolta, anche sulla base di precise indicazioni e risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, nel senso opposto dell'assoggettabilità ad IVA della tariffa in questione; la pronuncia della Corte fa ricadere invece la tariffa di igiene ambientale nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte. Ciò implica, con ogni evidenza, la necessità di un urgente riassestamento dell'intero apparato normativo di secondo livello collegato alla stessa tariffa, nonché di una modifica di numerose prassi operative consolidatesi nel tempo. Non secondario, poi, appare il potenziale impatto di tale decisione non solo sui conti dello Stato, soggetto percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (Comuni, ATO, eccetera) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese;
numerosi segnali di allarme e di preoccupazione si sono infatti diffusi nel settore in seguito a tale sentenza, con il rischio di appesantire una crisi già incipiente del sistema gestionale dei rifiuti, producendo ulteriore incertezza su un quadro normativo di per sé confuso e farraginoso, nonché danni alla operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative dei cittadini;

impegna il Governo

ad adottare quanto prima ulteriori iniziative anche normative per dare certezza alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini in materia di natura e di modalità di calcolo della tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale sulla non assoggettabilità di tale tariffa al pagamento dell'IVA.
9/2897/32. Fluvi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

competenza giurisdizionale

giudizio

IVA

pagamento

prestazione di servizi

principio chi inquina paga

pubblica amministrazione

rifiuti

rifiuti domestici

societa' di servizi

subappalto