Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: CASTAGNETTI PIERLUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto CASTAGNETTI PIERLUIGI PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 02/10/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009 GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
DISCUSSIONE IL 02/10/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in esame, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di scudo fiscale, volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per gli illeciti di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
in particolare, la norma prevede l'applicazione di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dal territorio dello Stato qualora le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate, perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
ai fini dell'operazione di emersione, i contribuenti sono tenuti a redigere una dichiarazione riservata delle attività rimpatriate e/o regolarizzate e a consegnarla all'intermediario che riceve in deposito le somme e le altre attività finanziarie o che è incaricato della regolarizzazione,
impegna il Governo
a presentare una relazione al Parlamento entro il mese di giugno 2010 che dia conto del denaro e delle altre attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e regolarizzate detenute presso la Spagna.
9/2714/98. Castagnetti.
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