Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: MURA SILVANA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
NON ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RESPINTO IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), contiene una disposizione che, derogando ai principi di due direttive comunitarie, e segnatamente la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
in buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali;
detta norma potrà consentire alle organizzazioni criminali, anche a quelle terroristiche, di costituire liquidità nel nostro Paese per finanziare ulteriori operazioni criminali o azioni terroristiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative anche sulla base dei dubbi e delle perplessità emersi nel corso del dibattito parlamentare, con successivi atti normativi, volte a modificare la succitata disposizione con la quale si prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) preso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
9/2714/9. Mura.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )
EUROVOC :regolamentazione finanziaria
traffico illecito