ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: MURA SILVANA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/9
presentato da
SILVANA MURA
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), contiene una disposizione che, derogando ai principi di due direttive comunitarie, e segnatamente la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
in buona sostanza, dunque, non vi sarà alcun tipo di segnalazione per coloro che rimpatriano capitali anche col sospetto finanziamento del terrorismo o di riciclaggio di moneta derivante da attività criminali;
detta norma potrà consentire alle organizzazioni criminali, anche a quelle terroristiche, di costituire liquidità nel nostro Paese per finanziare ulteriori operazioni criminali o azioni terroristiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative anche sulla base dei dubbi e delle perplessità emersi nel corso del dibattito parlamentare, con successivi atti normativi, volte a modificare la succitata disposizione con la quale si prevede che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio dei fondi non comportino l'obbligo da parte degli intermediari e dei professionisti di inviare apposite segnalazioni alla Unità di informazione finanziaria (UIF) preso la Banca d'Italia quando esiste il sospetto che siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
9/2714/9. Mura.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

regolamentazione finanziaria

traffico illecito