ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: TESTA FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2009
Resoconto TESTA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009

ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/5
presentato da
FEDERICO TESTA
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
è stata modificata la previgente disciplina regolatoria relativa al regime tariffario per le imprese elettriche di distribuzione con meno di 5.000 clienti, estendendo ad imprese di sola distribuzione di energia elettrica un regime introdotto e applicato nel caso di imprese verticalmente integrate, ossia che operano anche nelle fasi di produzione e vendita, tipicamente in aree isolate elettricamente (piccole isole);
questo particolare regime prevede che i costi per la copertura dell'onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, tramite una specifica componente tariffaria (pagata, quindi, da tutti i consumatori attraverso la bolletta elettrica);
tale estensione appare impropria, come già evidenziato nella segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo del 22 luglio 2009, poiché già esiste una regolamentazione tariffaria generale, introdotta dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, che prevede meccanismi specifici di tipo perequativo, tesi a garantire una adeguata copertura dei costi, se efficienti, per le imprese di distribuzione che evidenzino condizioni operative particolari tali da differenziarle rispetto alla media nazionale;
la discriminazione introdotta dall'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sembra peraltro duplice: la norma, infatti, non solo favorisce le imprese elettriche di distribuzione con meno di 5.000 clienti a discapito di tutte le altre, riconoscendo ad esse un regime tariffario istituito per le far fronte alle peculiari esigenze degli operatori che producono e forniscono energia elettrica su piccole isole non interconnesse con la rete elettrica nazionale, ma prevede altresì che «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali», con ciò discriminando, anche all'interno delle imprese di distribuzione con meno di 5000 utenti, tra quelle gestite da enti pubblici locali e quelle gestite da soggetti imprenditoriali privati;
in tal senso, la norma sembra porsi in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/54/CE che pone in capo allo Stato italiano l'obbligo di astenersi «da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi», in funzione della realizzazione di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale;
occorre, inoltre, valutare con attenzione la possibile violazione dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»;
è del tutto evidente, pertanto, che la norma di cui al citato articolo 3, comma 4-quater, si configura come discriminatoria e, al contempo, pone a carico di tutti i consumatori ulteriori maggiori e ingiustificati oneri tariffari,

impegna il Governo

ad attivarsi per ripristinare - in luogo dell'estensione generalizzata alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo del regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - meccanismi specifici di tipo perequativo, tesi a garantire una adeguata copertura dei costi, se efficienti, per le imprese di distribuzione che evidenzino condizioni operative particolari tali da differenziarle rispetto alla media nazionale.
9/2714/5. Federico Testa, Vico.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2009 0078, L 1991 0010

EUROVOC :

distribuzione d'energia

energia elettrica

impresa commerciale

industria elettrica

politica dei prezzi

protezionismo

rete energetica

scambio intracomunitario