ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
30/09/2009
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 30/09/2009

CONCLUSO IL 30/09/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/3
presentato da
DAVIDE CAPARINI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
si tratta di un'imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico);
il canone è un'imposta ingiusta, territorialmente e socialmente. Territorialmente, in quanto mentre nel Nord del Paese il mancato pagamento si attesta al 5 per cento, nel Meridione oscilla tra il 30 e il 50 per cento. È un'imposta socialmente iniqua in quanto colpisce tutte le fasce di reddito, comprese le più deboli nonostante che il comma 132, articolo 1, della legge finanziaria 2008 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, preveda, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, l'abolizione del pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.
9/2714/3. Caparini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

parafiscalita'

servizio pubblico

televisione