ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 30/09/2009
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/28
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che,
la cosiddetta lista bianca dell'OCSE si è allargata in questi giorni a Svizzera, Austria, Monaco e San Marino, mentre negli ultimi mesi sono una dozzina i paesi che hanno lasciato la lista grigia;
prima di loro Lussemburgo, Belgio, Bermude, Isole vergini britanniche, Bahrein, Aruba, Antille olandesi e Isole Cayman si erano affrettati a siglare le dodici intese bilaterali per la cooperazione fiscale e finanziaria imposte dalle regole OCSE evitando così possibili sanzioni;
anche il Liechtenstein dovrebbe lasciare in tempi brevi le lista grigia, in cui rimangono per il momento una trentina di paradisi fiscali;
le disposizioni sullo scudo fiscale prevedono che esso si applica non solo alle somme rimpatriate ma anche a quelle regolarizzate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa;
sembrerebbe che l'estensione territoriale di questa possibilità di «regolarizzazione», senza dovere fisicamente rimpatriare i capitali, debba andare ben oltre i confini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e che tale estensione sia suffragata dal Trattato istitutivo della comunità (articolo 56) che vieta restrizioni alla circolazione dei movimenti di capitale anche tra gli Stati membri ed i Paesi terzi,

impegna il Governo

a dare mandato all'Agenzia delle entrate di adottare, nella compilazione della lista dei Paesi in cui si trovano i beni da sanare e per i quali sia sufficiente la regolarizzazione dei capitali senza il loro rimpatrio, criteri restrittivi che comprendano solo i paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali con il nostro Paese al fine di garantire uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa da almeno due anni.
9/2714/28. Evangelisti, Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

cooperazione finanziaria

evasione fiscale

migrazione di ritorno

paesi terzi

ratifica di accordo

scambio d'informazioni

Spazio economico europeo