Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009 Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
DISCUSSIONE IL 02/10/2009
NON ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RESPINTO IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
sono coperti dallo scudo fiscale i seguenti reati:
1) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante l'utilizzo di fatture false per qualunque importo (articolo 2, decreto legislativo n. 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937, 07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
2) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante l'utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (articolo 2, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 euro si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
3) dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante altri artifizi indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa supera 77.468, 53 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore di 1.549.370, 70 euro all'importo reale (articolo 3, decreto legislativo n. 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;
4) dichiarazione infedele (imposte dirette o Iva) mediante l'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta, 103.291,38 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.065.827, 60 euro (articolo 4, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 a 3 anni;
5) omessa presentazione di dichiarazione (imposte dirette o Iva) quando l'imposta evasa supera 77.468, 53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 1 a 3 anni;
6) occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (articolo 10, decreto legislativo 74 del 2000), per la quale è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
7) falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione, distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all'occultamento di reati tributari (articoli 482-485, 489-492 del Codice penale), per le quali è prevista, rispettivamente, la reclusione da 1 a 6 anni, da 6 mesi a 3 anni, da 1 a 4 anni, ridotta di un terzo; fino a 2 anni; fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro; da 6 mesi a 3 anni; riduzione di 1/3 rispetto ai reati relativi;
8) false comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari coperti dallo scudo fiscale, ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (articoli 2621 e 2622 del Codice civile), per le quali sono previsti l'arresto fino a 2 anni, la reclusione da 6 mesi a 3 anni (se commesse in danno della società, dei soci, dei creditori, e la reclusione da 2 a 6 anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, volte a scoraggiare la commissione dei reati di cui in premessa.
9/2714/23. Palomba.
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