ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2009
Resoconto CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

DISCUSSIONE IL 02/10/2009

NON ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RESPINTO IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/22
presentato da
GABRIELE CIMADORO
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
le disposizioni relative allo scudo fiscale impediscono l'utilizzo dei dati relativi in sede di accertamento per dimostrare l'inattendibilità delle scritture contabili e quindi effettuare un accertamento induttivo quando l'imprenditore o il professionista ha utilizzato lo scudo;
il fisco non potrà procedere alla rettifica dei redditi in base al redditometro se il contribuente dimostra che la maggiore capacità di spesa deriva dal rimpatrio delle somme rimpatriate;
saranno bloccati gli accertamenti analitici-induttivi se, in presenza di altri indizi, viene indicato lo scudo quale ulteriore elemento per qualificare le presunzioni gravi, precise e concordanti;
l'amministrazione finanziaria non potrà utilizzare lo scudo in sede di accertamento da studi di settore per avvalorare la non congruità del contribuente in un anno in cui ha beneficiato del rientro o della regolarizzazione di somme detenute all'estero;
non sarà possibile, da parte dell'amministrazione finanziaria, contestare la fittizia residenza all'estero (e quindi redditi non dichiarati) da parte del contribuente che, trasferita la residenza fuori Italia, decidesse comunque di usufruire dello scudo;
l'amministrazione finanziaria si vede dunque inibita nella sua azione di contrasto all'evasione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, per assicurare all'amministrazione finanziaria una strumentazione adeguata e sufficiente per un'efficace azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.
9/2714/22. Cimadoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contribuente

evasione fiscale

migrazione di ritorno