ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02714/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009


Stato iter:
02/10/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/10/2009
Resoconto BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 02/10/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009

DISCUSSIONE IL 01/10/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009

ACCOLTO IL 02/10/2009

PARERE GOVERNO IL 02/10/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009

CONCLUSO IL 02/10/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/18
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
mercoledì 30 settembre 2009, seduta n.223

La Camera,
premesso che:
l'efficacia della lotta all'evasione e all'esportazione illegale di capitali all'estero dipende dallo scambio di informazioni tra i vari paesi con modalità amministrative ed automatiche;
nella riunione del gruppo dei Paesi facenti parte del G20, svoltasi a Londra nell'aprile del 2009, tra le intese raggiunte vi è stata quella della lotta ai paradisi fiscali;
per dar seguito a tale misura l'Ocse ha predisposto tre liste di Paesi secondo il criterio dello scambio di informazioni previste per la lotta all'evasione fiscale: una lista bianca, che comprende i Paesi che hanno implementato accordi di scambio informativo; una lista grigia con i Paesi che hanno deciso di farlo, ma non hanno ancora implementato gli accordi; una lista nera dei Paesi che non intendono farlo;
il passaggio dalla lista grigia alla lista bianca ha luogo con la sottoscrizione di almeno 12 accordi bilaterali per lo scambio di informazioni e la lotta all'evasione fiscale;
la lista grigia alla data del 2 aprile 2009, elencava 38 Paesi, tra i quali Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera;
numerosi Paesi, tra i quali i più attivi risultano essere Stati Uniti, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno comunicato durante l'estate di aver concluso accordi bilaterali con alcuni dei 38 Paesi della lista grigia;
in effetti il rapporto Ocse dell'11 settembre 2009, evidenzia che ad esempio il Lussemburgo ne ha firmati 4 (di cui 3 nel periodo), Monaco 6 (di cui 5 nel periodo), San Marino 2 (tutti nel periodo), l'Austria 4 (tutti nel periodo), la Svizzera 7 (tutti nel periodo), Singapore 6 (tutti nel periodo);
l'eventuale raggiungimento dei 12 accordi da un lato escluderà per l'Italia la possibilità di restrizioni verso quei Paesi, ma d'altro lato non li obbligherà a rispondere alle informazioni per la lotta all'evasione fiscale italiana;
dunque diviene rilevante anche per il nostro Paese concludere accordi internazionali nel senso prospettato, in particolare verso i Paesi attraverso i quali si è tradizionalmente indirizzato il flusso di denaro dovuto all'evasione ed al trasferimento illecito di capitali,

impegna il Governo

ad adottare, in sede OCSE e G20, le opportune iniziative per impedire che il raggiungimento di 12 accordi internazionali, senza che fra di essi vi sia l'Italia, possa permettere a quei Paesi di passare nella lista bianca pur senza obblighi di informazione nei nostri confronti.
9/2714/18. Borghesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

accordo bilaterale

accordo commerciale

accordo internazionale

capitali esteri

esportazione

evasione fiscale

frode doganale

frode fiscale

scambio d'informazioni

trasferimento di capitali