Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/10/2009 Resoconto FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 02/10/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
DISCUSSIONE IL 01/10/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
INVITO AL RITIRO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
NON ACCOLTO IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RESPINTO IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal decreto in oggetto, ha ridefinito la normativa, conosciuta con l'appellativo di «scudo fiscale», volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all'estero da soggetti residenti in Italia che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dall'ordinamento giuridico italiano;
in sostanza, attraverso lo strumento del rimpatrio o della regolarizzazione è consentito far emergere denaro e attività di natura finanziaria e patrimoniale, detenuti illegalmente all'estero da cittadini italiani, potendo contare sulla protezione fornita dalle norme introdotte dal citato articolo 13-bis che consentono di essere «scudati» non solo per i reati di tipo amministrativo, civile e tributario, ma anche per alcuni reati di rilevanza penale, come il falso in bilancio;
dietro lo scudo fiscale troveranno copertura non solo i reati tributari e le violazioni contabili, come il falso in bilancio, ma una serie molto più ampia di reati fino al riciclaggio ed alla corruzione in virtù di quella garanzia di anonimato accordata a chi decide di regolarizzare la propria posizione;
il Governo e la maggioranza continuano ad affermare che lo «scudo» italiano è uguale a quello adottato in altri paesi, come gli USA, la Francia, il Regno Unito, mentre in realtà non è così: in quei paesi gli «scudi» non solo costano di più ai contribuenti poco onesti, ma soprattutto non sono coperti dall'anonimato e l'amministrazione fiscale può accertare eventuali evasioni o elusioni effettuate in passato, nel momento in cui quei capitali si formarono, e su questi di comminare il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni e interessi in generale ridotti e agevolati. Gli scudi degli altri paesi consentono anche di acquisire le informazioni sugli intermediari finanziari ed i paesi presso cui le somme sono state collocate, mentre queste informazioni non saranno mai disponibili all'amministrazione fiscale in Italia;
considerato, infine, che il Governo si attende di veder incrementate le entrate in applicazione delle suddette misure,
impegna il Governo
a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse da destinare al settore della cooperazione allo sviluppo al fine di recuperare i gravi ritardi rispetto agli obiettivi, assunti dall'Italia in sede internazionale ed europea, dello 0,51 per cento del PIL per il 2010 e dello 0,7 per cento per il 2015, nonché per dare seguito ai nuovi impegni assunti in occasione dell'ultimo G8, presieduto dall'Italia, di mobilitare 20 miliardi di dollari in tre anni a favore della sicurezza alimentare e all'aiuto allo sviluppo rurale dei Paesi poveri.
9/2714/179.Fedi.
EUROVOC :aiuto allo sviluppo
amministrazione fiscale
applicazione della legge
gruppo dei paesi piu' industrializzati
paese in via di sviluppo
prodotto interno lordo
reato
sicurezza alimentare