Legislatura: 16Seduta di annuncio: 223 del 30/09/2009
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/09/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 30/09/2009 Resoconto DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 02/10/2009 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/09/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/10/2009
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/10/2009
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/10/2009
PARERE GOVERNO IL 02/10/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/10/2009
CONCLUSO IL 02/10/2009
La Camera,
premesso che:
la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame modifica la disciplina sullo scudo fiscale introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009;
in particolare, interviene sul comma 3 del citato articolo 13-bis ai sensi del quale il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale;
le modifiche introdotte dispongono che la inutilizzabilità non opera per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 78 (5 agosto 2008);
nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, è stato approvato un emendamento contenente le seguenti ulteriori modifiche alla disciplina:
in merito ai dati e alle informazioni fornite ai fini dell'adesione alle operazioni di emersione dei capitali, è stato specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria;
in merito agli effetti penali, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002, recante «integrazione degli imponibili per gli anni pregressi»;
in merito all'arco temporale entro il quale aderire alla emersione, il termine finale è stato anticipato dal 15 aprile 2010 a 15 dicembre 2009;
in merito all'ambito di applicazione, è stato operato un ampliamento diretto ad includere anche i redditi realizzati da soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere;
in Italia, l'evasione fiscale supera di gran lunga quella presente in altri Paesi europei,
impegna il Governo
a presentare con la massima sollecitudine al Parlamento una relazione contenente i dati relativi ai proventi derivanti dall'applicazione della norma sullo scudo fiscale.
9/2714/14. Di Giuseppe.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2009 0078
EUROVOC :applicazione della legge
contribuente
evasione fiscale
governo
impresa estera
relazione