Legislatura: 16Seduta di annuncio: 189 del 17/06/2009
Primo firmatario: DE ANGELIS MARCELLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2009 Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
INVITO AL RITIRO IL 17/06/2009
PARERE GOVERNO IL 17/06/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2009
DICHIARATO DECADUTO IL 23/06/2009
CONCLUSO IL 23/06/2009
La Camera,
premesso che:
il rischio di infiltrazioni malavitose nelle fasi di emergenza e nelle opere di ricostruzione è stato scongiurato attraverso previsioni normative molto stringenti, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di usura delle fasce più deboli di popolazione, in un momento in cui ogni cittadino subirà effetti devastanti sulla possibilità di accedere al credito;
al fine di favorire un più rapido accesso al credito di soggetti residenti nei comuni del cratere che si trovino nelle circostanze di cui all'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. alla data dell'evento sismico del 6 aprile 2009, coerentemente con i principi di prevenzione del rischio di usura previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108,
impegna il Governo:
ad applicare in sanatoria la normativa di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, su tutte le somme iscritte a ruolo a carico di persone fisiche e giuridiche, residenti o esercenti attività professionali ed economiche nei comuni del cratere alla data del 6 aprile. Le somme dovute ad Equitalia verranno calcolate al netto delle more e degli oneri accessori;
a consentire la possibilità di richiedere la riabilitazione secondo il disposto dell'articolo 17 e successivi della citata legge n. 108 del 1996 nei termini ridotti nella misura del 50 per cento.
ad anticipare, secondo gli stessi principi guida, i termini di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 9 agosto 2000, n. 316; tale anticipazione infatti si riflette sulla permanenza della segnalazione delle infrazioni all'interno della Centrale di allarme interbancaria istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, da cui i soggetti interessati dovranno essere cancellati secondo una riduzione dei tempi del 50 per cento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
a ridurre analogamente nella misura del 50 per cento tutti i termini di permanenza dei dati all'interno delle banche dati informatiche previste dalla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300.
9/2468/5. De Angelis.
GEO-POLITICO:ABRUZZI
EUROVOC :amministrazione locale
base di dati
credito
persona fisica
persona giuridica
prevenzione dei rischi