Legislatura: 16Seduta di annuncio: 189 del 17/06/2009
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2009 TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2009 ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2009 BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 17/06/2009 ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 17/06/2009 MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
DISCUSSIONE IL 17/06/2009
NON ACCOLTO IL 17/06/2009
PARERE GOVERNO IL 17/06/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2009
RESPINTO IL 23/06/2009
CONCLUSO IL 23/06/2009
La Camera
premesso che:
nel decreto in esame, all'articolo 3, viene prevista la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale;
nell'intenzione più volte espressa dal Governo, si intende dare alle persone colpite dal terremoto che hanno perso la propria abitazione una dignitosa sistemazione all'interno delle aree destinate alla realizzazione dei cosiddetti moduli residenziali da parte della Protezione civile in attesa della ricostruzione o della riparazione degli edifici distrutti o dichiarati non agibili;
il comune de L'Aquila ha stabilito con la delibera n. 58 del 25 maggio 2009 la possibilità per i cittadini del comune che si trovano nella momentanea indisponibilità della residenza per sé e il proprio nucleo familiare e dell'immobile nel quale venivano svolte a carattere professionale dichiarati inagibili dalla Protezione civile (categorie di danno C, D, E, F e G nonché B nei limiti temporali per l'esecuzione dei lavori prescritti) di installare manufatti ad uso residenziale e per attività ammesse, sulle seguenti tipologie di aree:
a) aree edificabili a destinazione residenziale;
b) zone destinate dal PRG vigente per verde pubblico e attrezzato, servizi pubblici, attrezzature generali, parco pubblico urbano territoriale;
c) zone di rispetto dell'abitato;
d) zone agricole;
nella stessa delibera citata sopra si stabilisce che per i manufatti temporanei è ammessa un'altezza massima fino a 6 metri ed è altresì prevista la possibilità della loro trasformazione in strutture permanenti ad eccezione di quelle realizzate nelle cosiddette zone di rispetto dell'abitato,
impegna il Governo
a non garantire le coperture finanziarie previste per gli interventi di costruzione di abitazioni temporanee in aree agricole ovvero nelle aree pubbliche destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche in tutti i casi nei quali il proprietario dell'area ed il comune non abbiano stipulato un'apposita convenzione che obbliga il primo, con le opportune e necessarie garanzie, alla rimessa in pristino dell'area nella quale si prevede la realizzazione del manufatto temporaneo.
9/2468/42. Beltrandi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti, Bernardini.
GEO-POLITICO:L'AQUILA, L'AQUILA - Prov, ABRUZZI
EUROVOC :abitazione
acquisto della proprieta'
amministrazione locale
contributo finanziario
manufatto
politica della casa
regione agricola
suolo edificativo