ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02468/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 189 del 17/06/2009
Firmatari
Primo firmatario: LUPI MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2009


Stato iter:
23/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/06/2009
MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/06/2009

PARERE GOVERNO IL 17/06/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/06/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/06/2009

CONCLUSO IL 23/06/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2468/15
presentato da
MAURIZIO LUPI
testo di
martedì 23 giugno 2009, seduta n.191

La Camera,
premesso che:
le organizzazioni di volontariato ed in genere tutto il settore del no profit operante nell'ambito della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, si sono particolarmente distinti nell'opera di soccorso alle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, contribuendo ad alleviarne le sofferenze;
le associazioni di volontariato sono considerate ONLUS di diritto per mezzo di una clausola di automaticità inserita nella legge 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 10, comma 8). Attraverso tale clausola le associazioni di volontariato iscritte ai registri possono avvalersi anche delle agevolazioni concesse alle ONLUS;
tuttavia si riscontrano crescenti difficoltà a conciliare la gestione di attività anche storiche con i vincoli sempre più stringenti posti dalla normativa, in particolare con i vincoli imposti dal decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 (cosiddetto decreto sulla marginalità) e più di recente con l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto decreto anticrisi), con il quale si nega l'automaticità della qualifica di ONLUS a quelle associazioni di volontariato che ponessero in essere attività commerciali fuori dal concetto di marginalità di cui al citato decreto sulla stessa marginalità;
appare quantomai opportuno un intervento finalizzato a rendere le associazioni di volontariato più libere di svolgere le attività statutarie, ad alto livello sociale, senza la minaccia di perdere le agevolazioni connesse o addirittura il loro status di organizzazione di volontariato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni integrative ed interpretative del decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato nel senso di porre come discriminante, in particolare per le associazioni operanti nei settori della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, non l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, ma il fine sociale che si concreta nell'assistenza o nell'intervento diretti, attività delle quali l'eventuale impresa economica organizzata costituisce mera attività di supporto (cosiddetto requisito della professionalità);
a tal fine a valutare l'abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto nonché l'introduzione di specifiche norme di richiamo del trattamento fiscale d'impresa qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità.
9/2468/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assistenza sociale

associazione

protezione civile

volontariato