Legislatura: 16Seduta di annuncio: 189 del 17/06/2009
Primo firmatario: LUPI MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2009 MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
ACCOLTO IL 17/06/2009
PARERE GOVERNO IL 17/06/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 17/06/2009
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/06/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/06/2009
CONCLUSO IL 23/06/2009
La Camera,
premesso che:
le organizzazioni di volontariato ed in genere tutto il settore del no profit operante nell'ambito della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, si sono particolarmente distinti nell'opera di soccorso alle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, contribuendo ad alleviarne le sofferenze;
le associazioni di volontariato sono considerate ONLUS di diritto per mezzo di una clausola di automaticità inserita nella legge 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 10, comma 8). Attraverso tale clausola le associazioni di volontariato iscritte ai registri possono avvalersi anche delle agevolazioni concesse alle ONLUS;
tuttavia si riscontrano crescenti difficoltà a conciliare la gestione di attività anche storiche con i vincoli sempre più stringenti posti dalla normativa, in particolare con i vincoli imposti dal decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 (cosiddetto decreto sulla marginalità) e più di recente con l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto decreto anticrisi), con il quale si nega l'automaticità della qualifica di ONLUS a quelle associazioni di volontariato che ponessero in essere attività commerciali fuori dal concetto di marginalità di cui al citato decreto sulla stessa marginalità;
appare quantomai opportuno un intervento finalizzato a rendere le associazioni di volontariato più libere di svolgere le attività statutarie, ad alto livello sociale, senza la minaccia di perdere le agevolazioni connesse o addirittura il loro status di organizzazione di volontariato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di emanare disposizioni integrative ed interpretative del decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato nel senso di porre come discriminante, in particolare per le associazioni operanti nei settori della protezione civile, dell'assistenza sociale e della sanità, non l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, ma il fine sociale che si concreta nell'assistenza o nell'intervento diretti, attività delle quali l'eventuale impresa economica organizzata costituisce mera attività di supporto (cosiddetto requisito della professionalità);
a tal fine a valutare l'abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto nonché l'introduzione di specifiche norme di richiamo del trattamento fiscale d'impresa qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità.
9/2468/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi.
EUROVOC :assistenza sociale
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