ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02206/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 141 del 26/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: LIBE' MAURO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 26/02/2009


Stato iter:
26/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 26/02/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2009
Resoconto LIBE' MAURO UNIONE DI CENTRO
 
PARERE GOVERNO 26/02/2009
Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/02/2009

NON ACCOLTO IL 26/02/2009

PARERE GOVERNO IL 26/02/2009

RESPINTO IL 26/02/2009

CONCLUSO IL 26/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2206/7
presentato da
MAURO LIBE'
testo di
giovedì 26 febbraio 2009, seduta n.141

La Camera,
premesso che:
con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha stabilito che non è obbligo degli utenti pagare in bolletta al gestore del servizio idrico integrato la quota relativa alla depurazione, qualora l'impianto manchi o sia momentaneamente non in funzione;
sono circa 14 milioni, una famiglia su quattro, i cittadini che ad oggi si sono visti chiedere per anni una tariffa «maggiorata» rispetto a quanto invece avrebbero dovuto corrispondere, per una quota complessiva di rimborso che secondo le stime effettuate da alcuni istituti di ricerca si aggira attorno a 3,2 miliardi di euro;
secondo gli ultimi dati dell'osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinazattiva e dell'ANEA, associazione nazionale che riunisce gli enti d'ambito, la quota di depurazione nel 2007 viaggiava a 36 centesimi al metro quadro incidendo sul 32,3 per cento della tariffa totale con un aggravio per famiglia di 69 euro annuali;
i picchi di gettito «illegittimo» si sono verificati in particolar modo a Palermo, Genova e Catania dove le somme da restituire si aggirano rispettivamente attorno agli 8 milioni di euro per ogni annualità;
il testo del decreto-legge in esame, all'articolo 8-sexies, stabilisce che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale, i gestori del servizio provvedano, anche in forma rateizzata entro il termine massimo di 5 anni a decorrere dal 1o ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione;
sono numerosi i casi in cui per pareggiare i conti e non veder saltare i bilanci alcuni ATO hanno già stabilito di aumentare le tariffe aggravando maggiormente e indebitamente sui cittadini-utenti il buco aperto dalla bocciatura costituzionale con il risultato di far crescere il conto di chi è collegato al depuratore secondo l'introduzione paradossale del principio di chi «non inquina paga»,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile attività di controllo e monitoraggio sui criteri d'applicazione delle modalità di restituzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato a fronte degli ulteriori aumenti tariffari.
9/2206/7.(Testo modificato nel corso della seduta) Libè.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CATANIA, CATANIA - Prov, SICILIA, GENOVA, GENOVA - Prov, LIGURIA, PALERMO, PALERMO - Prov, SICILIA

EUROVOC :

controllo dei prezzi

gestione delle acque

pagamento

rimborso

trattamento dell'acqua