ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/84
presentato da
ANTONIO MISIANI
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2008 (articolo 1, comma 5) e, successivamente, con l'approvazione del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, l'abitazione principale è stata esentata dal pagamento dell'ICI, con l'eccezione di una piccola minoranza di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);
il Governo, nel DPEF 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008;
in base alle disposizioni normative di cui sopra, nel 2009 il minore gettito verrà rimborsato ai comuni attraverso trasferimenti erariali pari a 2,604 miliardi di euro. In realtà, tenendo conto delle stime del gettito ICI sull'abitazione principale di fonte ISTAT, pari a 3,8 miliardi di euro, ANCI, pari a 3,3 miliardi di euro e del Servizio Bilancio del Senato, pari a 3,738 miliardi di euro, la copertura finanziaria per la compensazione del minor gettito ICI ai comuni è da ritenersi ampiamente insufficiente.
è stata ipotizzata un'erogazione di 440 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quelli finora stanziati, a compensazione delle minori entrate comunali per effetto della abolizione dell'ICI sulla prima casa;
il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato modificato nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2009, disponendo che le risorse originate da una serie di operazioni di carattere straordinario (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e vendita del patrimonio immobiliare) non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;
con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 la Ragioneria Generale dello Stato ha interpretato il dettato letterale del comma 8 in senso fortemente restrittivo, con il rischio di una vera e propria paralisi degli investimenti degli enti locali (che rappresentano una quota maggioritaria del totale degli investimenti pubblici),

impegna il Governo

a confrontarsi con le associazioni delle autonomie locali al fine di valutare lo sblocco parziale degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'esigenza di ulteriori risorse per la compensazione del minor gettito ICI prima casa.
9/2198/84.(Nuova formulazione nel testo modificato) Misiani, Marco Carra, Vannucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

alleggerimento del debito

ente locale

finanziamento pubblico

imposta locale

legge finanziaria

proprieta' immobiliare