Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 19/02/2009
CONCLUSO IL 19/02/2009
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge 124 del 1999; riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
considerato che:
l'articolo 3, comma 146 della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999,
impegna il Governo
a individuare, con urgenza, risorse finalizzate ad evitare situazioni di disparità tra lavoratori, ad adottare provvedimenti necessari ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.
9/2198/55.De Pasquale.
EUROVOC :anzianita'
contratto di lavoro
diritto acquisito
personale
professioni amministrative
riduzione dei salari