ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: VICO LUDOVICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/02/2009
Resoconto VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/02/2009

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/43
presentato da
LUDOVICO VICO
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
l'articolo 21, così come novellato dall'altro ramo del Parlamento, dispone una irrituale e impropria attribuzione al Governo in materia di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, volta all'introduzione di un regime tariffario semplificato per le imprese elettriche con un numero di utenze inferiore a 5000;
tale previsione appare in palese contrasto con la natura indipendente di detta Autorità, determinando una indebita interferenza;
infatti, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995 (legge istitutiva dell'Autorità), nel definire i compiti e le funzioni dell'AEEG, prevede che essa «stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente»;
la funzione di stabilire ed aggiornare le tariffe si configura, dunque, come uno dei più importanti compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla sua legge istitutiva e si presenta come strettamente connessa proprio alla sua natura di Autorità indipendente;
il legislatore nell'ottica dell'apertura dei mercati energetici, ha voluto riservare la funzione di determinazione delle tariffe ad una istituzione indipendente, non legata a scelte contingenti e priva di situazioni di conflitto di interesse come quelle che derivano dalla partecipazione azionaria del Governo nelle principali imprese dominanti del settore, al fine di dar vita ad un quadro regolatorio stabile e certo, su cui gli operatori potessero fare affidamento, e dunque idoneo ad attirare investimenti e concorrenza, a vantaggio dei consumatori finali;
è la stessa legge istitutiva ad indicare ex ante i criteri che l'Autorità deve seguire nel determinare i regimi tariffari (articolo 2, comma 17: «l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap»), così da renderli certi e affidabili per il mercato, e a prevedere, secondo la medesima logica di trasparenza e affidabilità necessarie allo sviluppo di mercati dell'energia competitivi, che in tale attività l'Autorità debba «tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio» (articolo 2, comma 12, lettera e);
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Autorità non opera in maniera avulsa dal contesto degli organi rappresentativi: l'articolo 2, comma 21 della citata legge n. 481 del 1995 prevede infatti che «Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese»;
al termine di ogni anno, l'Autorità (articolo 2, comma 12, lettera i) «presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta», proprio al fine di rafforzare il legame e il regime di responsabilità della stessa Autorità verso gli organi rappresentativi della collettività;
in sostanza, è la stessa legge istitutiva a prevedere che il Governo disponga di un potere d'indirizzo nei confronti dell'Autorità, da esercitarsi nell'ambito del DPEF e non di interventi puntuali e prescrittivi con contenuti di carattere tecnico che incidono direttamente sull'esercizio della potestà tariffaria;
in via generale, l'attribuzione al Governo del compito di adottare, in materia tariffaria, «atti di indirizzo rivolti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato», non è compatibile con il ruolo di terzietà e indipendenza dell'Autorità così come delineato dalla legge n. 481 del 1995, e potrebbe rendere difficile per l'Autorità l'assolvimento dei doveri istituzionali ad essa attribuiti, compresi quelli mirati alla tutela dei consumatori, senza discriminazioni,

impegna il Governo

a valutare le conseguenze della norma citata in premessa allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere l'applicazione della disposizione dell'articolo 21, comma 1-bis, al fine di garantire, per tutti gli utenti, la parità di trattamento e di impedire che venga intaccato il carattere di terzietà e indipendenza che la legge n. 481 del 1995 ha riservato all'Autorità.
9/2198/43.Vico, Lulli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

fissazione dei prezzi

industria elettrica

politica dei prezzi

posizione dominante

prezzo dell'energia

protezione del consumatore

relazione d'attivita'