ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/02/2009
Resoconto PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

DISCUSSIONE IL 24/02/2009

RESPINTO IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/28
presentato da
GIOVANNI PALADINI
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame proroga dal 1o gennaio 2009 al 16 maggio 2009 la decorrenza dell'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
il complesso normativo del decreto legislativo n. 81 del 2008, salvo alcune eccezioni, è entrato in vigore il 15 maggio 2008;
riguardo al termine del 16 maggio 2009, la stessa relazione illustrativa del provvedimento in esame, osserva che è stata scelta tale data in quanto essa rappresenta il giorno successivo al termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81. La proroga in oggetto, infatti, come osserva la medesima relazione illustrativa, è intesa anche a consentire una rimeditazione di alcuni problemi, posti dalle norme interessate;
il comma 1 dell'articolo 32, in particolare, proroga alla richiamata data la decorrenza dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti, rispettivamente, le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro e al divieto di visite mediche preventive all'assunzione;
la decorrenza dell'applicazione delle richiamate disposizioni era già stata prorogata dal 15 maggio 2008 al 1o gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Tra gli altri, la richiamata lettera r), prevede l'obbligo di comunicazione, all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
per l'inadempimento dei richiamati obblighi di comunicazione, è prevista, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, lettere i) ed l) dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, una sanzione amministrativa pecuniaria, i cui limiti minimi e massimi sono pari a 2.500 e 7.500 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni e a 1.000 e 3.000 euro per gli infortuni che determinino un'assenza dal lavoro superiore ad un giorno;
il comma 2 proroga invece, sempre alla stessa data del 16 maggio 2009, la decorrenza dell'applicazione di alcune norme del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di valutazione dei rischi;
il comma 2-bis modifica il termine previsto al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente il campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la modifica apportata il termine per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle istituzioni menzionate nella norma ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo viene portato a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 81 del 2008, in luogo del precedente termine di dodici mesi. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono indicate le seguenti istituzioni:
forze armate e di polizia,
dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
servizi di protezione civile;
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, le amministrazioni destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
università, istituti di istruzione universitaria e istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica;
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
mezzi di trasporto aerei e marittimi;
archivi, biblioteche e musei, solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali;
il comma 2-ter modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissava in dodici mesi il termine per l'adozione dei decreti con i quali vengono adottate le disposizioni necessarie ai fini del coordinamento della normativa recata nel decreto decreto legislativo n. 81 del 2008 con una serie di altre discipline concernenti:
le attività lavorative a bordo delle navi e quelle in ambito portuale;
le attività lavorative nel settore delle navi da pesca;
il trasporto ferroviario;
tale termine viene portato a ventiquattro mesi data di entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008: pertanto, anche qui il nuovo termine per l'adozione di tali decreti è il 15 maggio 2010;
la Commissione dell'Unione europea ha proposto, nel febbraio 2007, una strategia per la promozione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nell'Unione europea dal 2007 al 2012, «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007)62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE, entro il 2012;
a pochi mesi dall'entrata in vigore di un provvedimento così articolato e complesso come il nuovo testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) è possibile procedere a un primo bilancio sul suo stato di attuazione;
al di là dei tanti proclami e delle tante buone dichiarazioni di principio, è possibile così scoprire come la materia che doveva costituire il nodo centrale delle nuove misure previste in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ossia la valutazione dei rischi, sia rimasta ad oggi pressoché inattuata;
nonostante l'assoluta rilevanza della materia in questione, l'articolo 306 del decreto legislativo n. 81, in deroga al principio generale di immediata efficacia dell'intero testo unico, aveva rinviato l'efficacia delle norme riguardanti l'attività di valutazione dei rischi (e delle relative disposizioni sanzionatorie) al decorso del termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 2 agosto 2008, n. 129, aveva disposto un ulteriore differimento dell'efficacia delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi al 1o gennaio 2009;
il rinvio ulteriore fino al 16 maggio 2009 di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame è particolarmente grave e insidioso, perché coincide in pratica con il termine per l'emanazione degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008;
vengono rinviate addirittura al 15 maggio 2010 le norme concernenti forze armate, vigili del fuoco, penitenziari, trasporti marittimi, ferroviari e aerei, scuole di ogni ordine e grado;
dal sintetico quadro fin qui esposto, la desolante conclusione a cui si può giungere è la seguente: una materia di rilievo costituzionale (articolo 32 della Costituzione) quale la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è stata sistematicamente declassata a bene «disponibile», a mero oggetto di scambio e di mediazione con le imprese, le cui potenti lobbies sono state persino in grado di congelare l'efficacia di una importante riforma legislativa per quasi un anno;
per avere una idea della gravità delle omissioni qui denunciate è sufficiente riflettere sul numero degli infortuni e dei morti sul lavoro nel nostro Paese dall'inizio del 2008 fino al 22 dicembre: 1.027 morti, 1.027.436 infortuni, 25.685 invalidi;
siamo di fronte a una guerra «a bassa intensità» che ha ucciso oltre 8.000 lavoratori dal 2001 a oggi e che comporta un costo sociale di circa 42 miliardi di euro l'anno (pari al 3 per cento del PIL);
invece di potenziare le misure di prevenzione e di vigilanza, lo Stato ha deciso di ritirarsi dalla scena per un anno proprio nella materia che doveva costituire uno dei nodi centrali delle nuove misure previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
si tratta di concessioni gravi innanzitutto dal punto di vista delle loro implicazioni culturali. Si direbbe, riflettendo su tali produzioni legislative, che la sicurezza del lavoro sia materia sulla quale, in un'ottica di scambio, sia possibile chiudere gli occhi o (quantomeno) stare a temporeggiare;
l'ultimo rapporto del Censis segnala che l'Italia è il Paese europeo nel quale si muore di più sul lavoro, il doppio rispetto alla Francia e il 30 per cento in più rispetto a Germania e Spagna;
l'Italia conta un numero di vittime sul lavoro, in rapporto alla popolazione, pari a 1,62 per cento contro una media europea dello 0,97 per cento;
è davvero singolare, ancorché sconcertante, che le stesse forze politiche che in queste ultime settimane si sono attivate strumentalmente in difesa del diritto alla vita, nel bel mezzo di una ennesima recrudescenza delle morti bianche, accordino tolleranza nell'adeguamento alle norme poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori,

impegna il Governo

a potenziare l'attività di controllo relativa alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro ed a considerare i nuovi limiti temporali come termini non più valicabili, entro i quali occorre agire - con ogni possibile anticipo - per la definitiva attuazione delle relative previsioni; in particolare, a considerare ultimative le proroghe di cui ai commi 2-bis e 2-ter, che rinviano di un anno il termine per l'adozione dei decreti chiamati a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di definire limiti e modi di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in taluni settori (quali, in particolare, forze armate e di polizia, vigili del fuoco, soccorso pubblico, protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, università, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto aerei e marittimi, archivi, biblioteche e musei).
9/2198/28.Paladini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Commissione CE

infortunio sul lavoro

politica comunitaria

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro