ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: ORLANDO LEOLUCA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/27
presentato da
LEOLUCA ORLANDO
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame prevede, all'articolo 19, la proroga di ulteriori sei mesi (al 30 giugno 2009) dell'entrata in vigore dell'istituto della class-action;
le disposizioni relative alla class action, l'azione collettiva a tutela di consumatori ed utenti, introdotte, dopo molta attesa, dalla legge finanziaria per il 2008, avrebbero dovuto avere piena efficacia già dal 1o luglio 2008; ma il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ne aveva disposto la sospensione dell'entrata in vigore fino al 1o gennaio 2009;
a seguito dell'ulteriore proroga introdotta dall'articolo 19 del decreto in esame siamo, dunque, ancora una volta in una fase di sospensione i cui contorni restano incerti;
anche la stessa class action nei confronti della Pubblica amministrazione, introdotta tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge delega d'iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in merito all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, esaminato dalla Camera dei deputati nelle scorse settimane, non è «incisiva» come avrebbe dovuto essere: infatti, l'azione collettiva nei confronti della PA mira al ripristino del servizio e degli standard e non al risarcimento del danno;
tutelare i consumatori e difendere la qualità della vita significa promuovere uno sviluppo complessivamente sostenibile, eco-compatibile, equilibrato, ed adottare misure di tutela dei consumatori in tutti i campi: nella catena alimentare, nei trasporti, in tutti i servizi, nel sistema sanitario e nella prevenzione a tutela della salute, nell'e-commerce e nel trading on line, nell'ambito del credito e delle assicurazioni, e così via;
importante, al di là dei singoli interventi, è però fornire nuovi e più estesi strumenti di controllo e di intervento ai consumatori ed alle loro organizzazioni, e rafforzarne «il potere sociale», estendendo, anche per questa via, la partecipazione democratica dei cittadini;
l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dello scorso 16 febbraio, con cui ha multato due gestori telefonici per modifica unilaterale e sistematica dei piani tariffari senza fornire adeguate informative al consumatore, riporta alla ribalta il tema dell'urgenza della class action;
l'istituto del risarcimento collettivo, infatti, si adatterebbe perfettamente a casi come questi dove, per tali pratiche commerciali scorrette, la multa acquista un significato formale e non restituisce alle migliaia di utenti le cifre incassate automaticamente dai gestori, senza che i consumatori avessero alcuna possibilità di essere informati e di scegliere,

impegna il Governo

a non adottare provvedimenti volti a differire ulteriormente l'entrata in vigore delle disposizioni sulla class action.
9/2198/27.Leoluca Orlando, Mura.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

azione per accertamento della responsabilita'

indennizzo

legislazione antitrust

protezione del consumatore

pubblica amministrazione

qualita' della vita

sviluppo sostenibile