ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUILIO LINO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
STRADELLA FRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2009
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/14
presentato da
ROBERTO OCCHIUTO
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame - già nei 45 articoli originari e ancor più a seguito dell'inserimento al Senato di ulteriori otto articoli e numerosi commi aggiuntivi - reca disposizioni di contenuto eterogeneo che incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie;
nel provvedimento sono altresì presenti numerose misure sia di carattere ordinamentale sia di natura finanziaria, volte a correggere ovvero a completare o integrare quanto disposto dai decreti-legge in materia economica n. 112 del 2008 e n. 185 del 2008 (quest'ultimo convertito in legge il 29 gennaio 2009) e dalla legge finanziaria per il 2009;
il fenomeno dei decreti «mille-proroghe» genera da numerosi fattori che hanno indotto tutti i recenti Governi a farne uso con cadenza semestrale o annuale;
tuttavia, in più sedi viene evidenziata la necessità di superare una pratica legislativa sicuramente non ortodossa, al fine di ricondurre lo strumento normativo alla sua finalità precipua di evitare la scadenza di termini - con l'accortezza di evitare di incidere su fonti secondarie - e ciò dovrebbe riguardare i soli casi in cui vi siano ragioni obiettive che suggeriscano uno slittamento del termine medesimo, evitando che esso operi come una sanatoria di mere inadempienze delle strutture burocratiche;
in particolare, nel parere espresso in data 17 febbraio 2009 dal Comitato per la legislazione si legge, in premessa, che «siffatta modalità di produzione normativa, connotata dalla sua incidenza - in modo puntuale e per finalità disparate - su un amplissimo spettro di materie, talune delle quali definite con gli strumenti di manovra finanziaria approvati dalle Camere in tempi recentissimi e, nel caso della legge finanziaria, non ancora vigenti al momento dell'emanazione del decreto (la legge finanziaria è entrata infatti in vigore il 1o gennaio 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualità del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi, anche in rapporto alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione»;
questa specifica tipologia di decreti-legge rende sostanzialmente priva di reali contenuti l'istruttoria legislativa sia in sede parlamentare sia nel corso del procedimento endogovernativo, come testimoniato dalla assenza, in questo come in altri analoghi provvedimenti, delle relazioni AIR ed ATN, in difformità dalla disciplina di tali strumenti recentemente innovata da una direttiva e da un regolamento, entrambi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri in carica,

impegna il Governo

a individuare strumenti, strategie e possibili soluzioni affinché, in una prospettiva di medio periodo, si possa definitivamente superare la pratica legislativa dei decreti legge «mille-proroghe» a cadenza periodica, nel cui contenuto originario - ed ancor più nel corso dell'esame parlamentare - finiscono per introdursi disposizioni sostanziali che ne ampliano l'ambito di intervento in misura tale da pregiudicare il pieno rispetto dei requisiti ordinamentali propri di tale strumento normativo, come definiti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 77 della Costituzione e come interpretati e applicati dalla Corte costituzionale;
ad adottare, inoltre, modalità di svolgimento delle fasi di istruttoria e progettazione normativa che favoriscano la redazione delle relazioni sull'AIR e sull'ATN, nonché, ove ciò non sia possibile, la piena attuazione di quanto statuito, in particolare, dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, con riguardo ai contenuti necessari della relazione illustrativa che accompagna i provvedimenti di origine governativa.
9/2198/14.Occhiuto, Duilio, Zaccaria, Stradella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

legge finanziaria

potere legislativo

procedura parlamentare

semplificazione legislativa