ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02198/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: ROSSA SABINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
ZUNINO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009
BIASOTTI SANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009
CASSINELLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/02/2009
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009


Stato iter:
24/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/02/2009
Resoconto ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 19/02/2009
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2009
Resoconto ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/02/2009

DISCUSSIONE IL 19/02/2009

ACCOLTO IL 19/02/2009

PARERE GOVERNO IL 19/02/2009

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009

DISCUSSIONE IL 24/02/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009

CONCLUSO IL 24/02/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2198/11
presentato da
SABINA ROSSA
testo di
martedì 24 febbraio 2009, seduta n.139

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene un insieme di misure differenziato ed assolutamente eterogeneo;
nel provvedimento in questione, dal Governo ritenuto urgente, non vi è traccia delle annunciate e attese norme che garantiscono ai lavoratori il pagamento delle pensioni erogate con i benefici dovuti all'esposizione all'amianto;
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, aveva inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando delle attività produttive:
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito dalla legge n. 271 del 1993, è in seguito intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, definiva le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando il via ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti normativi hanno portato all'adozione di una «norma di salvaguardia» (articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002) che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 17 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007, il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto in importanti settori industriali è stato decisamente molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno fatto emergere una seria questione relativa concessione delle richiamate concessioni e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi) mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di provvisorietà degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare con specifica documentazione la sussistenza dei requisiti;
tale stato di cose ha ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di iniziative finalizzate a consentire che le certificazioni di riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto rilasciate dall'INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano valide ai soli fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, e a far rimanere validi ed efficaci gli accertamenti compiuti dall'INAIL, ai fini del rilascio della predetta certificazione, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale.
9/2198/11.(Nuova formulazione nel testo modificato)Rossa, Tullo, Damiano, Zunino, Andrea Orlando, Scandroglio, Biasotti, Cassinelli, Codurelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL )

EUROVOC :

amianto

applicazione della legge

pensionamento anticipato

sanita' del lavoro

sicurezza del lavoro

sostanza pericolosa