ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02105/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 151 del 24/03/2009
Firmatari
Primo firmatario: DE TORRE MARIA LETIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/03/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 24/03/2009


Stato iter:
24/03/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2009
CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/03/2009

PARERE GOVERNO IL 24/03/2009

RESPINTO IL 24/03/2009

CONCLUSO IL 24/03/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2105/31
presentato da
MARIA LETIZIA DE TORRE
testo di
martedì 24 marzo 2009, seduta n.151

La Camera,
premesso che,
l'articolo 8 del provvedimento in esame, pur indicando tra le materie di competenza regionale finanziate sulla base dei livelli essenziali (LEP) l'istruzione, non cita l'istruzione e la formazione professionale;
se nell'attuazione del provvedimento in esame venisse data una interpretazione che dovesse escludere questa parte di scuola ciò non sarebbe coerente con il dettato costituzionale;
gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, infatti, pongono l'istruzione tra i diritti basilari dei cittadini e dunque fra i principali doveri dello Stato. L'articolo 117, quando affida allo Stato il potere legislativo esclusivo sulle norme generali dell'istruzione, intende l'istruzione nel senso estensivo di tutti gli studenti della nazione. Ciò è ulteriormente avallato dall'obbligo di frequenza fino ai 16 anni già in vigore e dall'intenzionalità, in varie occasioni espressa, di estendere l'obbligo stesso progressivamente ai 18 anni;
se dunque gli studenti dei professionali sono studenti a pieno titolo - ed essi rappresentano 1/5 dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, poco meno di 560 mila studenti - non pare che possano essere esclusi da importanti provvedimenti dello Stato quali quello in esame che attua un dettato costituzionale;
i tributi e le entrate proprie, recita l'articolo 119, consentono agli enti locali di «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» tra queste entrate possono essere annoverati i Fondi strutturali dell'Unione europea;
non pare né prudente né lungimirante che uno Stato affidi un pezzo importante del proprio sistema di istruzione all'andamento dei Fondi strutturali dell'Unione. Sulla loro entità nella futura programmazione pluriennale a partire dal 2013 non vi è oggi certezza;
inoltre, comprendere tra i livelli essenziali anche l'istruzione e la formazione professionale potrà mettere automaticamente in moto un raffronto ed incentivo alla qualità degli standard erogati nelle varie aree del Paese. E ciò è oltremodo importante in una nazione come la nostra che vede l'assenza della formazione professionale in aree ad alta dispersione scolastica e a bassa occupazione e dunque particolarmente bisognose,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a indicare ed includere, all'atto della determinazione dei principi, dei criteri e dell'ammontare del finanziamento inerenti le spese connesse ai livelli essenziali relativi all'istruzione, l'intero sistema scolastico pubblico italiano che comprende la rilevante parte dell'istruzione e formazione professionale.
9/2105/31.De Torre, De Pasquale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

diritto dell'individuo

ente locale

finanziamento

fondo strutturale

formazione professionale

funzione pubblica

istruzione

livello di insegnamento

regime di aiuto

studente