ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POLLEDRI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/01/2009


Stato iter:
14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/01/2009
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/01/2009

ACCOLTO IL 14/01/2009

PARERE GOVERNO IL 14/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009

CONCLUSO IL 14/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/71
presentato da
IGNAZIO ABRIGNANI
testo di
mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE della Comnissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. In particolare le modifiche sono dirette a dare maggiore efficacia all'azione di recupero, consentendo all'Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria;
in tale contesto il comma 1, nel confermare che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposto e ai relativi interessi è effettuato ai sensi del citato articolo 1, comma. 1, del decreto-legge n. 10 del 2007, stabilisce che a tal fine l'Agenzia delle entrate opera secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi;
il comma 2 specifica che nel recupero degli aiuti si deve tener conto di quanto già liquidato, dall'Agenzia delle entrate ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n.10 del 2007 e che gli interessi dovuti sulle somme da corrispondere sono calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, Tale ultima disposizione- stabilisce che l'aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è stato posto a diisposizi,one dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale;
il comma 3 fissa un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (che scade pertanto il 29 marzo 2009) entro il quale l'Agenzia delle entrate può effettuare gli accertamenti necessari per la liquidazione degli aiuti da recuperare e notificare i relativi avvisi di accertamento. I beneficiari devono provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso; in mancanza di pagamento si darà avvio alla procedura di riscossione coattiva cori l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate e degli ulteriori interessi dovuti. La presentazione di ricorso avverso l'avviso di accertamento non produce l'interruzione della procedura di riscossione;
il comma 3, inoltre, esclude l'applicazione dì sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alla procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Prevede, altresì. che non siano applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale;
il comma 4 prevede un meccanismo particolare per la determinazione degli interessi sugli aiuti illegittimi: in base a tale norma; gli interessi sulle somme da restituire all'Agenzia delle entrate, vanno determinati in base alle disposizioni di cui al Capo V del Regolamento (CE) n. 794 del 2004, nel quale sono fissato le modalità di determinazione dei tassi di interesse per il recupero degli aiuti illegittimi;
il comma 5 prevede l'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n..101;
si ritiene necessario chiarire i termini reali e corretti dell'attività di recupero fiscale, specificando che questa non può sostanziarsi in un mero accertamento fiscale, privo di criteri di sorta ma deve essere diretta alla determinazione, nell'an e nel quantum, degli aiuti da recuperare, chiarendo in particolare che gli stessi sono recuperabili solo se effettivamente fruiti e verificando caso per caso se le società abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato che abbiano alterato i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese;
coerentemente con i principi suddetti devono essere considerate estranee all'azione di recupero quelle risorse che che siano già state oggetto di forme di restituzione,

impegna il Governo:

conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, a prevedere che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero degli aiuti nella misura ed entro i limiti della loro effettiva fruizione;
a procedere al recupero degli aiuti equivalente alle imposte non corrisposte attraverso procedure e: modalità effettive di recupero, coerenti con quanto richiesto in sede UE a seguito della decisione 2003/193/CE;
a verificare caso per caso le società che abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato, scomputando gli eventuali, aiuti illegittimi finiti, censurati dalla decisione 2003/193/CE, e già effettivamente recuperati;
ad effettuare l'azione di recupero con esclusivo riguardo alla misura ed alla effettiva fruizione degli aiuti da parte dei beneficiari, considerando estranee all'azione di recupero quelle risorse che siano già state oggetto di forme di restituzione.
9/1972/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani, Polledri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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diritto commerciale

esecuzione della sentenza

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interesse

procedura disciplinare

regolamento CE

sentenza della Corte CE

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