ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA VINCENZO ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
DELLA VEDOVA BENEDETTO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009


Stato iter:
14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/01/2009
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/01/2009

PARERE GOVERNO IL 14/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009

CONCLUSO IL 14/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/7
presentato da
VINCENZO ANTONIO FONTANA
testo di
mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera
premesso che:
esiste l'esigenza attuale di far fronte alle difficoltà economiche in cui versano le famiglie e le imprese private, al fine di favorire la produttività del lavoro, e sostenere il reddito;
l'istituzione di una misura temporanea, quale la stipula di accordi individuali tra dirigenti e quadri, da un lato, e aziende, dall'altro, che prevedano sgravi contributivi della parte di retribuzione variabile e strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, può determinare un ulteriore elemento positivo di sostegno al reddito delle famiglie unitamente ad una migliore efficienza delle imprese;

la proposta di introdurre sgravi contributivi della parte di retribuzione eccedente il tetto previsto dall'articolo 1, commi da 67 a 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (fermo restando che su tali importi non sarebbe concessa alcuna contribuzione figurativa e sarebbe applicato un contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro, nella misura del dieci per cento, da versare a favore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale) avrebbe un triplice vantaggio: 1) non graverebbe sul bilancio dell'INPS (che anzi beneficerebbe delle entrate del 10 per cento della contribuzione di solidarietà); 2) le aziende avrebbero risorse da distribuire con una riduzione del costo del lavoro pari a circa il 14 per cento (il contributo all'INPS meno il 10 per cento di solidarietà); 3) le aziende, pertanto, sarebbero incentivate a remunerare il lavoratore con un costo del lavoro inferiore e un netto più alto di circa il 9 per cento. A fronte di ciò il lavoratore, informato e consapevole, perderebbe la futura prestazione previdenziale conseguente alla mancata contribuzione, ma solo per una parte della retribuzione variabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, per un periodo limitato e a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, appartenenti alle qualifiche dei quadri e dei dirigenti, la possibilità di stipulare accordi individuali e aziendali, previo consenso informato del lavoratore interessato, che prevedano sgravi contributivi alle condizioni indicate.
9/1972/7. Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Della Vedova, Di Biagio, Lorenzin, Antonino Foti, Nizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

datore di lavoro

direttore di impresa

economia aziendale

impresa privata

produttivita' del lavoro

quadri superiori

quadro

recessione economica

reddito delle famiglie

retribuzione del lavoro

salariato

sicurezza sociale