ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: PELINO PAOLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
DI BIAGIO ALDO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/01/2009


Stato iter:
14/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/01/2009
Resoconto PELINO PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 14/01/2009
CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/01/2009

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/01/2009

PARERE GOVERNO IL 14/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/01/2009

CONCLUSO IL 14/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/28
presentato da
PAOLA PELINO
testo di
mercoledì 14 gennaio 2009, seduta n.114

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 2, del provvedimento, rimasto immodificato nel testo in Aula, dispone che il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009»;
detto provvedimento interviene, quindi, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico e privato;
esso va a modificare la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile svolti come volontario, prevedendo che a decorrere dal 2009 essi non siano più a carico del Fondo nazionale per il servizio civile ma siano, in tutto o in parte, riscattabili, su domanda, con oneri a carico dell'interessato;
la natura del provvedimento, è volta a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, ma non apparrebbe coerente cen l'esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani: il numero dei volontari chiamati a svolgere attività di grande rilievo nel settore sociale, sta scemando e il riconoscimento ai fini previdenziali del periodo prestato nel servizio civile, così come era previsto, era finalizzato appunto, ad incentivarne la scelta;
la Commissione XI Lavoro, nel parere finale favorevole, con diverse osservazioni dell'8 gennaio 2009, vi ha incluso anche quella di modificare detto comma 2 dell'articolo 4, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nel senso di evitare di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, proprio per i suindicati fini, non ritenendo, perciò, coerente detta modifica al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, più esattamente all'articolo 9, comma 4, concernente il trattamento economico e giuridico, secondo cui: «Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile,

impegna il Governo

a tenere in debito conto che il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, nel perseguire il precipuo scopo di superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, introduce un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato servizio civile - con riscattabilità dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009, con oneri da riscatto versabili ai regimi previdenziali in unica soluzione o in rateizzazione di centoventi mesi - che non apparrebbe coerente con l'esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani. Infatti, in una prima fase, quando il servizio civile era basato sull'obiezione di coscienza, si riconosceva agli obiettori il beneficio previdenziale secondo il principio della «contribuzione figurativa» e quindi senza alcun esborso a carico dell'Ufficio nazionale e dell'obiettore medesimo. Inoltre, successivamente, con l'istituzione del servizio civile, l'attività dei volontari, pur non essendo considerata come attività lavorativa, è stata remunerata con un »compenso« nonché garantita con forme di tutela. Infatti, dal 1o gennaio 2006 il periodo di servizio civile è riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale, con oneri, per il personale volontario, a carico del predetto Fondo nazionale per il servizio civile, che si vuole eliminare. Questa inversione di tendenza potrebbe essere un deterrente alla scelta dei giovani di prestare servizio civile.
9/1972/28. Pelino, Cazzola, Antonino Foti, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

anziano

diritto del lavoro

impresa privata

impresa pubblica

lavoro autonomo

lavoro non remunerato

obiezione di coscienza

pensionato

servizio civile

sicurezza sociale