ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01972/154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 114 del 14/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: COTA ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 14/01/2009
DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA 14/01/2009
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 14/01/2009


Stato iter:
15/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 15/01/2009
Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/01/2009
Resoconto COTA ROBERTO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/01/2009

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/01/2009

ACCOLTO IL 15/01/2009

PARERE GOVERNO IL 15/01/2009

DISCUSSIONE IL 15/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/01/2009

CONCLUSO IL 15/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/154
presentato da
ROBERTO COTA
testo di
giovedì 15 gennaio 2009, seduta n.115

La Camera,
premesso che:
gli studi di settore costituiscono uno degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per stimare i ricavi ed i compensi di imprese e professionisti;
nell'ambito della complessa normativa vigente, la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008 della stessa Agenzia delle entrate chiarisce che «i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indici di normalità costituiscono presunzione semplice» e che «non si tratta di una presunzione qualitativamente diversa da quella che caratterizza l'utilizzo degli studi di settore»;
la stessa circolare n. 5 chiarisce che «la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, automatico rinvio delle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità»;
gli uffici, pertanto, dovrebbero motivare gli accertamenti da studi di settore con altri elementi probatori, contabili, patrimoniali o deduttivi (es. redditometro) specifici del contribuente;
nella pratica il comportamento degli uffici in sede di contraddittorio si esplicita esclusivamente nell'offrire al contribuente uno «sconto» rispetto alle risultanze dello studio di settore;
in caso di mancata adesione del contribuente, l'accertamento viene notificato senza alcuna specifica motivazione, riportando esclusivamente il risultato finale dello studio di settore, e diventando sostanzialmente un provvedimento automatico, contrario allo spirito della legge ed ai contenuti della circolare n. 5 appena richiamata;
tale comportamento è frequentemente bocciato dalle commissioni tributarie, che condannano alla soccombenza gli uffici perché l'accertamento è basato esclusivamente sullo studio di settore e non è corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto del contribuente,

impegna il Governo

a vigilare sulla correttezza dell'operato degli uffici, in modo che gli accertamenti seguano le disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 2008;
a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dell'Agenzia delle entrate sull'attività di accertamento mediante studi di settore con particolare riguardo alle adesioni in sede di contraddittorio, al conseguente contenzioso, all'autotutela, completa di risultanze in termini di gettito e con dati suddivisi per provincia;
a emanare disposizioni per evitare che in sede di contenzioso vengano perpetuate posizioni soccombenti per accertamenti assolutamente privi di motivazioni, basati esclusivamente sul risultato finale degli studi di settore e senza l'utilizzo di alcun altro elemento probatorio specifico come richiesto dalla normativa vigente;
visto anche il consolidato orientamento delle commissioni tributarie, ad emanare una specifica circolare per favorire gli interventi in autotutela degli uffici ed evitare inutile contenzioso.
9/1972/154. (Nuova formulazione) Cota, Forcolin, Dal Lago, Fugatti, Zorzato, Polledri, Biancofiore.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE

EUROVOC :

contribuente

giurisdizione tributaria

sconto