ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: BRUGGER SIEGFRIED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 07/01/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/84
presentato da
SIEGFRIED BRUGGER
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, introdotto durante la conversione del decreto-legge in esame al Senato, è volto a facilitare l'assunzione dei professori e dei ricercatori a chiamata diretta nelle università;
attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, la chiamata diretta nelle università non prevede più il limite del 10 per cento dei posti, è stata estesa anche ai ricercatori universitari, specificando in tal caso che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli» nelle università italiane, non è più richiesta l'attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell'università che intenda procedere alla chiamata diretta;
la procedura, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio, si differenzia invece per la chiamata diretta di studioso di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario;
una disciplina speciale è prevista per la nomina a chiamata diretta dei professori da assumere nell'università di Trento, nel limite del 30 per cento delle dotazioni organiche, e nelle università di Bolzano e della Valle d'Aosta, rispettivamente nel limite del settanta e del cinquanta per cento delle dotazioni organiche, già prevedendo in questo caso la possibilità di nominare professori ricercatori per chiamata diretta (articolo 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127),

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disposizione introdotta con l'articolo 1-bis anche alle università di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicate le facoltà già previste per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero nei limiti quantitativi indicati dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia, valutata dagli organi competenti dell'università stessa.
9/1966/84. Brugger, Zeller.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1997 0127

EUROVOC :

bilancio per la ricerca

centro di ricerca

istruzione

personale di ricerca

professioni scientifiche

restrizione quantitativa

risorse di bilancio

Trentino-Alto Adige

universita'

Valle d'Aosta