ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/01/2009

ACCOLTO IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/7
presentato da
ELENA CENTEMERO
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
in Italia il sistema della «formazione e-learning» è stato avviato con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 17 aprile 2003, per effetto del quale sono state accreditate nel nostro Paese undici università telematiche abilitate a rilasciare titoli aventi lo stesso valore legale delle università statali e non statali;
le università telematiche sono soggette alle stesse regole in vigore per le università convenzionali (docenti, ordinamenti didattici) e la differenza attiene esclusivamente alle modalità di fruibilità delle lezioni da parte degli iscritti;
l'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone che fino all'entrata in vigore di un regolamento che disciplina i criteri e le procedure di accreditamento delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche;
l'intervenuta sospensione era finalizzata a consentire un accurato esame dell'attuale disciplina delle procedure di accreditamento dei corsi telematici e delle relative istituzioni, ma anche ad una attenta verifica dei contenuti e degli standard formativi che i soggetti da accreditare sono in grado di offrire all'utente finale;
al momento le università telematiche non usufruiscono di contributi statali;
l'impegno dei docenti delle università telematiche, in termini di presenza, è meno gravoso rispetto a quello previsto per le università tradizionali, pur essendo richiesta una loro elevata qualificazione anche in considerazione della tracciabilità di tutta l'attività didattica e scientifica sulla piattaforma e-learning;
risulta al momento una chiara indisponibilità dei docenti incardinati presso le università tradizionali a trasferirsi nelle telematiche, circostanza che non consente a queste ultime di dotarsi di un corpo docente prestigioso e qualificato,

impegna il Governo:

ad emanare il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 148, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
a prevedere nel predetto regolamento i requisiti di docenza che le università telematiche accreditate devono possedere tenendo conto della peculiarità della formazione e-learning e delle difficoltà evidenziate in premessa;
9/1966/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Centemero.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0286

EUROVOC :

centro di ricerca

insegnamento a distanza

insegnante

istruzione

polizia

regolamento

tracciabilita'

universita'