Legislatura: 16Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Primo firmatario: VASSALLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/01/2009 Resoconto VASSALLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 08/01/2009 PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
DISCUSSIONE IL 08/01/2009
ACCOLTO IL 08/01/2009
PARERE GOVERNO IL 08/01/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009
CONCLUSO IL 08/01/2009
La Camera,
premesso che:
si conviene sulla necessità di introdurre nel sistema universitario meccanismi meritocratici che incentivino la qualità della didattica e della produzione scientifica secondo standard internazionali;
si conviene dunque che l'allocazione di una quota significativa e crescente del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, sia ripartita tenendo conto dei risultati dei processi formativi e della qualità della ricerca scientifica prodotta dalle strutture universitarie, così come parzialmente previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame;
il comma 2 dell'articolo 3-ter del provvedimento in esame, condiziona l'attribuzione di una quota pari al 50 per cento degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2011, all'effettuazione nel biennio precedente di una sola pubblicazione scientifica, introducendo in questo modo un primo rudimentale meccanismo di valutazione dell'attività scientifica dei singoli ricercatori e docenti universitari,
impegna il Governo
a proseguire lungo questa strada considerando la possibilità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di identificare, con normativa statale, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche, stabilendo che, fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, le singole università possano autonomamente prevedere la decurtazione dello scatto biennale, fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento, fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi di cui sopra, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo.
9/1966/59. Vassallo.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1993 0537, L 1997 0449
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