ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/052

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: LO PRESTI ANTONINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/52
presentato da
ANTONINO LO PRESTI
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica, in sede di conversione del presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ha apportato alcune modifiche inserendo l'articolo 3-quinquies che riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, appositi decreti ministeriali per la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari;
la legge n. 508 approvata all'unanimità nel 1999 agli articoli 1 e 2, ha sancito che le accademie di belle arti, d'arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'accademia nazionale di danza, costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di pari dignità e livello di quello universitario, e riconosce loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi, rimandandone l'attuazione attraverso regolamenti di cui all'articolo 2 commi 7 e 8;
ad oggi, dopo quasi dieci anni dalla sua emanazione, solo due regolamenti sono stati prodotti: il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, che attribuisce l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa e il decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici attraverso appositi decreti ministeriali;
non è più procrastinabile portare ad ordinamento le sperimentazioni dei trienni di primo livello, ritenendo di seguire il modello rispondente agli obiettivi del Processo di Bologna che, com'è noto, dovrà essere portato a compimento entro il 2010, e di cui il sistema Afam è protagonista a pieno titolo, essendosi inserito grazie alla legge n. 508 del 1999, insieme al sistema universitario ma con proprie specificità, in un più ampio e moderno contesto didattico europeo relativo al terzo livello d'istruzione, indirizzo confermato dai pareri al riguardo resi dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
per poter dare sostanza all'autonomia delle istituzioni, già sancita dalla legge, e facendo riferimento alla strategia di Lisbona, quale importante applicazione del Processo di Bologna, ci si trova adesso nell'emergenza di dover ricorrere, in via del tutto straordinaria, ad una norma primaria per legittimare l'istituzione dei settori artistico-disciplinari, intesi, in analogia al sistema universitario, quali raggruppamenti di discipline omogenee culturalmente e professionalmente, per loro definizione elementi cardine dell'architettura dei saperi necessari ad una corretta articolazione dei modelli formativi ed inoltre flessibili e riformulabili in relazione alle istanze provenienti dalle trasformazioni delle società, delle culture e delle economie;
si ritiene che nella composizione dei decreti si debba tenere conto sia di quanto è avvenuto per l'università con la legge n. 341 del 1990, sia dei decreti del presidente della Repubblica emanati per il comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica 132/03 e decreto del Presidente della Repubblica 212/05), in considerazione del fatto che dare autonomia alle istituzioni significa comunque delineare gli spazi entro cui tale autonomia si debba e possa esercitare, riferendosi in particolare e dando attuazione a quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, «Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi», che recita testualmente: «1. Con decreto del Ministro, sentito il Cnam, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative relative alla formazione di base;
b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso»;
in considerazione del fatto che le istituzioni, in autonomia, scelgono tutte le altre attività formative individuate in detto articolo, salvo la prescrizione di attribuire con lo stesso decreto una percentuale compresa tra il 5 per cento ed il 15 per cento di crediti formativi per le attività a scelta dello studente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a:
far sì che i decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, determinino, oltre agli obiettivi formativi di ciascun corso, anche i settori artistico - disciplinari e le discipline in essi raggruppate che le istituzioni attivano in relazione a detti obiettivi prefissati;
prevedere che le altre attività formative vengano attivate in autonomia dalle istituzioni secondo le diverse tipologie previste dalla medesima disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ferma restando la quota del 60 per cento di crediti formativi necessari per ciascun corso in corrispondenza dei suddetti settori.
9/1966/52. Lo Presti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

formazione professionale

istruzione

livello di insegnamento

musica

politica comunitaria dell'occupazione

strategia europea per l'occupazione

universita'