ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 110 del 07/01/2009
Firmatari
Primo firmatario: GIRLANDA ROCCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/01/2009


Stato iter:
08/01/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 08/01/2009
PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 08/01/2009

PARERE GOVERNO IL 08/01/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/01/2009

CONCLUSO IL 08/01/2009

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1966/51
presentato da
ROCCO GIRLANDA
testo di
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1966, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 1, comma 1, detta il divieto per le università statali, che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, di procedere all'indizione di procedure concorsuali e all'assunzione di personale;
talune università sono ancora gravate di oneri impropri per la retribuzione di personale universitario addetto unicamente all'attività assistenziale (infermieri, portantini, tecnici di radiologia, etc.; medici assunti specificatamente per le attività assistenziali);
l'originaria inclusione nel 1994 di tali oneri nel Fondo di finanziamento ordinario si è gradatamente ridotto a meno del 50 per cento, a causa della percentuale di valutazione annua della spesa in conto personale rispetto all'anno precedente (mediamente 95-96 per cento della spesa precedente);
la difformità di situazione tra università le cui aziende di riferimento delle facoltà di medicina sono policlinici universitari e le altre per le quali dette aziende sono aziende ospedaliere-universitarie emerge chiaramente dall'entità dei cosiddetti «attenuatori», che appunto rilevano tra l'altro la spesa di personale universitario addetto all'assistenza;
il Consiglio di Stato, Commissione speciale, con parere del 9 aprile 2001 n. 1497/2000, ha chiarito che gli oneri relativi al personale assunto dall'Università per finalità unicamente assistenziali devono essere rimborsati dalle aziende ospedaliere all'Università;
le disposizioni sono invece concordi nel prescrivere che le spese occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale, anche nella fase di proroga dei rapporti ex articolo 19, comma 12, del nuovo CCNL e nelle more del relativo trasferimento alle aziende policlinico, debbano gravare sulle aziende medesime, secondo la generale previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decorso contratto, implicitamente ribadita dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999,

impegna il Governo

ad adottare misure per un più corretto riparto di spese del personale universitario strutturato nelle aziende di riferimento delle facoltà di medicina, ed in particolare a conteggiare a carico delle aziende sanitarie gli oneri relativi del personale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 517 del 1999, così come gli oneri del personale non docente addetto esclusivamente ad attività assistenziali.
9/1966/51. Girlanda.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1999 0517

EUROVOC :

assunzione

commissione speciale

contratto

contratto collettivo

contratto di lavoro

istituto ospedaliero

retribuzione del lavoro

trasferimento d'impresa

universita'