ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01961/046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 18/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 18/12/2008


Stato iter:
18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/12/2008
ZAIA LUCA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/12/2008

PARERE GOVERNO IL 18/12/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2008

CONCLUSO IL 18/12/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1961/46
presentato da
MAURIZIO FUGATTI
testo di
giovedì 18 dicembre 2008, seduta n.107

La Camera,
premesso che:
la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (cosiddetta direttiva nitrati), di seguito denominata «direttiva», ha introdotto nell'ordinamento comunitario i principi fondamentali che gli Stati membri devono osservare al fine di ridurre l'inquinamento delle acque dai nitrati di origine agricola;
ai sensi degli articoli 3 e 5 della citata direttiva, gli Stati membri devono individuare e periodicamente rivedere le designazioni relative alle zone vulnerabili in base a specifici criteri e tenendo conto dei cambiamenti intervenuti e, conseguentemente, devono fissare specifici programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate, volti a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola o a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo. Tali programmi tengono conto, in particolare, dei dati scientifici e ambientali delle singole zone e dell'efficacia e dei costi delle misure individuate;
tale direttiva individua gli obiettivi da raggiungere e stabilisce esclusivamente prescrizioni generiche, che lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere sulle questioni tecniche;
alcune disposizioni della direttiva sembrano non tenere in sufficiente considerazione le specificità dell'agricoltura mediterranea con particolare riferimento ai limiti imposti per lo spandimento dei nitrati nelle aree vulnerabili;
nell'ambito dell'Unione europea alcuni paesi, hanno chiesto ed ottenuto una deroga ai limiti massimi di azoto spandibili per ettaro. In particolare, le deroghe sono state concesse dall'anno 1998 all'anno 2004, e dall'anno 2004 all'anno 2007, alla Danimarca, ai sensi della decisione 2002/915/CE, della Commissione, del 18 novembre 2002, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b) e dell'articolo 9 della direttiva [notificata con il numero C(2002) 464], e della decisione 2005/294/CE, della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE [notificata con il numero C(2005) 1032]; dall'anno 2004 all'anno 2007, all'Austria, ai sensi della decisione 2006/189/CE, della Commissione, del 28 febbraio 2006, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Austria [notificata con il numero C(2006) 590]. Anche la Germania ha ottenuto specifiche deroghe;
l'Italia è afflitta dalle analoghe problematiche che hanno spinto i citati Stati a chiedere delle deroghe alla direttiva. In tal senso, ponendo alla Commissione europea le medesime questioni che hanno consentito a tali Stati l'ottenimento delle previste deroghe, anche il nostro Paese, sotto attenta sorveglianza ed in presenza di programmi mirati e dettagliati, ma limitati nel tempo, potrebbe ottenere gli stessi risultati in relazione a colture ad alto assorbimento di azoto;
la direttiva è stata inizialmente recepita dallo Stato italiano ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, successivamente abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre è stata resa applicabile ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché da altri provvedimenti adottati in materia dalle singole regioni, in tal senso provocando una situazione non sempre uniforme e congruente sull'intero territorio nazionale;
la nuova disciplina prevede la designazione da parte delle regioni di zone vulnerabili ai nitrati e l'applicazione in esse di programmi d'azione recanti misure e vincoli all'attività agricola, in particolare all'utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche, fissando specifici limiti quantitativi ed operativi per lo spandimento di azoto nei campi;
in relazione alla comunicazione di infrazione n. 2006/2163 della Commissione europea le regioni italiane, ed in particolare quelle del bacino padano, stanno ampliando le zone vulnerabili da nitrati, delimitando in quest'ultimo caso più del 65 per cento della superficie agricola;
la nuova situazione che si sta delineando aggrava notevolmente l'impatto della normativa sull'agricoltura, visto che nelle aree vulnerabili occorre ridurre in tempi eccessivamente ristretti la quantità di azoto organico spandibile per ettaro e per anno;
la gravosità dei limiti imposti alle aziende agricole con il decreto ministeriale 7 aprile 2006, rischia di incidere oltre misura sul sistema produttivo e strutturale delle aziende stesse costrette a drastici adeguamenti e a contrazioni produttive, segnatamente dei capi allevati e di alcune coltivazioni;
onerosi, inoltre, risultano gli investimenti volti al riordino dei processi produttivi e all'utilizzo e trattamento delle deiezioni, anche a fini energetici. In tale ambito, quindi, occorre favorire e sostenere progetti che consentano la realizzazione di impianti per la trasformazione, la depurazione delle deiezioni e dei liquami zootecnici e la riconversione o l'adeguamento delle aziende interessate dalla direttiva;
è oggettivamente reale e preoccupante il pericolo di un forte ridimensionamento delle aziende, specie zootecniche e soprattutto nella pianura padana, con le conseguenti ripercussioni sull'intera filiera, sull'economia nazionale e sull'occupazione;
occorrerebbe pertanto riuscire a coniugare meglio gli inderogabili principi della tutela delle aree vulnerabili, con la necessità di mantenere un sistema agricolo efficiente ed aziende capaci di generare reddito. Si dovrebbero approfondire con maggiori dettagli i criteri attuativi delle vigenti norme sulla protezione delle acque dai nitrati, anche verificando se vi sianoaltre cause, oltre le deiezioni zootecniche, che possono provocare danni alle risorse idriche, in particolare i concimi chimici, ed in tali circostanze mettendo in gioco tutti i fattori che interessano la questione. Dalle verifiche che porrebbero scaturire da uno studio così realizzato si potrebbe procedere ad una revisione nonché ad una semplificazione delle norme di cui trattasi, in particolare delle disposizioni recate dal citato decreto ministeriale 7 aprile 2006, ciò con particolare riferimento alle misure relative ai periodi di spandimento, visto che le stesse non tengono conto, ad esempio, dei mutamenti climatici ed idrogeologici che si stanno verificando nel Nord Italia, ai divieti di spandimento, ai limiti tecnici e temporali imposti per lo stoccaggio, ai limiti relativi alle aziende soggette agli obblighi amministrativi, alle procedure concernenti la comunicazione, il PUA (Piano di utilizzazione aziendale) ed il trasporto degli effluenti, alle tipologie di allevamento (a tal proposito, occorrerebbero maggiori semplificazioni in relazione al tipo di effluente prodotto, all'organizzazione dell'allevamento, brado semibrado, eccetera), al permesso di utilizzare i fertilizzanti chimici a supporto dello spandimento degli effluenti zootecnici;
l'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilisce che entro due anni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, il Governo adotti i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, tra cui può essere citato anche l'articolo 112 del medesimo decreto, che concerne l'utilizzazione agronomica;
in relazione al decreto ministeriale 7 aprile 2006 sussistono, peraltro, tutti i presupposti tecnici e giuridici per procedere ad una sua modifica visto che esso attua l'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, non più in vigore ai sensi dell'articolo 175, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e che si tratta di un provvedimento successivo allo stesso decreto;
se non interverranno specifici orientamenti a livello nazionale, le nuove disposizioni rischiano di essere applicate anche alle aziende agricole che ricadono in zone vulnerabili di recente designazione, senza aver concesso alle stesse i tempi idonei per adeguarsi, con tutte le problematiche connesse all'ulteriore applicazione delle norme sulla condizionalità, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541;
la modulistica relativa alla comunicazione, al PUA ed al trasporto, che devono rispettare le aziende agricole, non è stata ancora messa a disposizione dalla maggior parte delle regioni,

impegna il Governo:

anche attenendosi ai requisiti previsti dalle decisioni derogatrici adottate dalla Commissione europea in favore della Danimarca, dell'Austria e della Germania, di cui in premessa, e sulla base dell'osservanza di pertinenti garanzie e del rispetto rigoroso di determinate condizioni, in particolare quelle relative al non superamento di uno specifico quantitativo massimo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti, compreso quello emesso dagli animali stessi, ad ogni modo compatibile con l'apporto complessivo di azoto che deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo, ed altresì in presenza di piani e di resoconti che ciascuna azienda deve corrispondere in riferimento all'attività di fertilizzazione e sottoponendosi a controlli casuali, ad inoltrare alla Commissione europea una richiesta di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera b), e dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, con particolare riferimento ai quantitativi di azoto spandibili per ettaro nelle aree vulnerabili da nitrati, in modo da tener conto delle situazioni specifiche italiane, relativamente al clima ed alla tipologia dei terreni;
a presentare alla Commissione europea, congiuntamente alle regioni interessate, specifiche richieste di deroga al limite di 170 kg di azoto spandibile per ettaro nelle aree vulnerabili, con particolare riferimento alla presenza di colture ad alto assorbimento di azoto;
ad individuare a livello nazionale una procedura che permetta una gradualità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, con particolare riferimento alle aziende agricole che svolgono la loro attività in aree vulnerabili designate dopo la pubblicazione del decreto stesso, stabilendo, comunque, che, per quanto riguarda il controllo del rispetto degli impegni sulla condizionalità, le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, si applicano per tutte le aziende agricole, a partire dal 2008 e nel 2009 per le aziende agricole che ricadono in aree vulnerabili di nuova designazione;
ad avviare un processo di verifica dei contenuti del decreto ministeriale 7 aprile 2006, al fine di renderlo più facilmente applicabile agli allevamenti, attraverso una semplificazione degli adempimenti dal punto di vista tecnico e amministrativo;
a prevedere, nell'ambito di una possibile modifica del decreto ministeriale 7 aprile 2006, disposizioni minime omogenee per tutto il territorio nazionale, permettendo allo stesso tempo alle amministrazioni regionali di prevedere integrazioni, anche meno restrittive, in relazione alla specificità degli allevamenti presenti sul proprio territorio;
ad individuare adeguate soluzioni tecniche e specifiche misure di accompagnamento, volte ad attenuare l'impatto negativo dell'allargamento delle zone vulnerabili, nonché sostenere, in via generale l'applicazione della direttiva nitrati nel settore agricolo, visto che alcune disposizioni sì applicano in tutto il territorio nazionale;
ad adottare specifiche iniziative volte a far si che, a livello regionale, siano attuate puntualmente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 7 aprile 2006, relative ai periodi di adeguamento, alle misure di sostegno, all'attuazione di idonee strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici (impianti di biogas aziendali ed interaziendali) e alla formazione e informazione degli agricoltori;
a fare in modo che siano previsti, oltre ai fondi dei piani di sviluppo rurale, anche finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi strutturali, per sostenere le aziende zootecniche ricadenti in zone vulnerabili, nell'adeguamento agli obblighi normativi;
a costituire senza indugio un Comitato nazionale dedicato ai problemi agroambientali, con particolare riferimento all'attuazione della normativa sui nitrati, partecipato dalle regioni, altri enti e organizzazioni agricole di categoria, allo scopo precipuo di creare un coordinamento tra le diverse autorità operanti in materia e di individuare soluzioni efficaci ai problemi comuni.
9/1961/46.Fugatti, Negro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

allevamento

azienda agricola

azoto

inquinamento d'origine agricola

lotta contro l'inquinamento

prevenzione dell'inquinamento

protezione delle acque

sale chimico

settore agricolo

sostanza tossica

sviluppo rurale

zona agricola con vincoli ambientali

zona protetta