Legislatura: 16Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008
Primo firmatario: BARBIERI EMERENZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/12/2008 ZAIA LUCA MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 18/12/2008
PARERE GOVERNO IL 18/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/12/2008
CONCLUSO IL 18/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis, anche in relazione ai più recenti indirizzi comunitari, tende ad ampliare la nozione di sottoprodotto e a fare salvi tutti gli altri utilizzi e destinazioni delle vinacce esauste e delle borlande della distillazione ai fini del loro inquadramento come sottoprodotti, come pure tutti gli impieghi delle vinacce vergini provenienti dalle operazioni di vinificazione ove rispondenti ai criteri imposti dalla nozione di sottoprodotto, anche con riferimento alle normative specifiche relative all'utilizzo cui sono destinate;
il requisito dell'inpiego nell'ambito del medesimo ciclo produttivo, di cui al medesimo articolo 2-bis, deve essere inteso con riferimento al momento in cui si genera la biomassa combustibile per cui ove tale processo avvenga all'esterno, tali trattamenti e dunque la sussistenza dello status giuridico di biomassa combustibile devono essere valutati all'iterno del ciclo produttivo di combustione del soggetto cui la vinaccia è stata trasferita,
impegna il Governo
a tenere conto di quanto citato in premessa in sede di redazione di eventuali provvedimenti applicativi dell'articolo 2-bis.
9/1961/10. Barbieri.
EUROVOC :acquavite
biomassa
combustibile di sostituzione
distillazione
processo chimico
sottoprodotto
vinificazione