Legislatura: 16Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 02/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 03/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/12/2008 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/12/2008
ACCOLTO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, prevede che le somme trasferite alle regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dai disavanzi sanitari si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso;
i finanziamenti straordinari riconosciuti dallo Stato alle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sono stati introdotti da diversi provvedimenti normativi, preordinati al perseguimento di specifici obiettivi istituzionali ed operanti secondo diversi meccanismi erogativi;
l'articolo 2, comma 46, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2008, n. 244), in particolare, ha stanziato 9.100 milioni di euro, da erogarsi come anticipazioni statali per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari (mutui) e dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori;
le risorse anticipate ai sensi di tale disposizione dovranno essere restituite dalle Regioni in disavanzo in un arco di tempo trentennale; all'atto dell'erogazione, le Regioni sono chiamate a provvedere all'immediata estinzione dei debiti pregressi;
in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 46 della legge n. 244 del 2008, appare non del tutto corretta la disposizione del comma 3 in esame (che sembra prevedere l'obbligo di restituzione solo in caso di inottemperanza della regione nell'attuazione del piano di rientro),
impegna il Governo
a valutare ulteriori iniziative volte alla possibile individuazione di meccanismi automatici di recupero delle somme anticipate ai sensi dell'articolo 2, comma 46 della legge n. 244 del 2008 per l'estinzione dei debiti contratti dalle Regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari, nonché delle risorse straordinarie trasferite alle medesime regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, (qualora la Regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso), anche attraverso una corrispondente e progressiva riduzione dei trasferimenti statali assegnati alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
9/1891/95. (Testo modificato nel corso della seduta) Montagnoli, Braga.
EUROVOC :contratto
debito
disavanzo
erogazione di prestito
fornitore
legge finanziaria
mercato finanziario