Legislatura: 16Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/12/2008 Resoconto COSENTINO NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) ILLUSTRAZIONE 03/12/2008 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 03/12/2008 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 03/12/2008 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008
DISCUSSIONE IL 03/12/2008
INVITO AL RITIRO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
NON ACCOLTO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
RESPINTO IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA destinata alle regioni confinanti con la Svizzera, ossia Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
tali regioni possono, con propria legge, disporre la riduzione del prezzo del gasolio o delle benzine per autotrazione utilizzati dai cittadini residenti nella regione, nella misura in cui il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante;
la quota di compartecipazione all'IVA sembra essere aggiuntiva rispetto a quella attribuita alle Regioni dal decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha istituito una compartecipazione al gettito IVA in favore delle regioni a statuto ordinario;
il comma 5 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame abroga l'articolo 12 decreto legislativo n. 56 del 2000, che introduceva, in favore delle Regioni confinanti con la Svizzera, un meccanismo volto a ridurre il prezzo alla pompa delle benzine, nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, ma le cui modalità limitavano l'ambito applicativo alle sole regioni Piemonte e Lombardia;
la direttiva comunitaria n. 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, dispone che, in relazione ai prodotti energetici, i provvedimenti di riduzione ed esenzione fiscale, di differenziazione delle aliquote e rimborso di imposta possono essere configurabili come aiuti di Stato e vanno pertanto notificati alla Commissione. Non sono quindi consentiti provvedimenti generali di riduzioni di aliquote;
il comma 6 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame stabilisce che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo sia limitato a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009;
non sono forniti elementi di quantificazione volti a dimostrare la congruità di tale limite di spesa, tenuto conto che, all'onere attualmente derivante dalle disposizioni del decreto legislativo n. 56 del 2000, va aggiunto quello imputabile all'applicazione dell'agevolazione nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, anch'esse confinanti con la Svizzera, ma non ricomprese nell'ambito applicativo del citato decreto legislativo n. 56; né, tanto meno, risulta verificata l'assenza di conseguenze negative in termini di gettito complessivo dell'IVA per effetto delle riduzioni di prezzo praticate dalle regioni interessate,
impegna il Governo
a presentare semestralmente una relazione al Parlamento sugli effetti finanziari delle misure previste dal richiamato articolo 2-ter, sugli effetti delle vendite dei carburanti nei territori interessati, nonché sulla distribuzione di dette misure in ambito provinciale, con particolare riferimento alla regione Trentino-Alto Adige.
9/1891/81. Gnecchi.
EUROVOC :aiuto di Stato
benzina
carburante
direttiva comunitaria
distribuzione commerciale
imposta
IVA
norma europea
prezzo ridotto
prodotto energetico
ribasso dei prezzi