Legislatura: 16Seduta di annuncio: 96 del 02/12/2008
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/12/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/12/2008 Resoconto TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 03/12/2008 Resoconto TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 03/12/2008 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) Resoconto COSENTINO NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2008
DISCUSSIONE IL 03/12/2008
INVITO AL RITIRO IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/12/2008
PARERE GOVERNO IL 03/12/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/12/2008
CONCLUSO IL 03/12/2008
La Camera,
premesso che:
all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame si dà il via libera all'ennesima proroga sull'intramoenia, concedendo ancora un anno di vita, fino al 31 gennaio 2010, alla pratica dell'intramoenia allargata negli studi privati dei medici, in attesa che le regioni provvedano a realizzare i previsti appositi ambiti per lo svolgimento dell'attività libero-professionale e dando alle regioni tempo fino al 31 dicembre 2012 per completare gli spazi;
il sottosegretario al lavoro, alla salute e alle politiche sociali, in risposta all'interrogazione n 5/00122 dell'onorevole Di Virgilio, affermava che la semplice riapertura dei termini priva di significato lo sforzo chiesto fino ad oggi alle Regioni (quindi alle Aziende), qualora le stesse abbiano rivisto i progetti in corso per prevederne il collaudo entro il termine del 31 gennaio 2009,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 1-bis del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte:
a rivalutare l'opportunità di una proroga così ampia per il completamento degli spazi;
a considerare la possibilità di una riapertura mirata dei termini per un ulteriore anno (quindi fino al 31 gennaio 2010), per i soli progetti edilizi non ancora ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della norma;
a considerare, in continuità rispetto al termine precedentemente fissato e in conformità all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, l'eventuale previsione di una proroga solo per la gestione di casi particolari, quali progetti edilizi complessi o lavori collegati a progetti più ampi di ristrutturazione.
9/1891/28. Livia Turco.
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